Annullamento d’ufficio del PAU per stazione radio base va motivato sull’interesse pubblico (TAR Campania n. 784 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies legge n. 241/1990 richiede, oltre al vizio di legittimità dell’atto originario, una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e una valutazione comparativa con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Il mero intento di ripristinare la legalità violata non è sufficiente. L’annullamento del titolo autorizzativo per infrastrutture di telecomunicazione, adottato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, è viziato quando ometta la comparazione con l’affidamento del gestore, il cui interesse è correlato a un interesse di pubblica utilità. L’efficacia del titolo e la legittimità dell’atto si valutano alla stregua della normativa vigente al momento dell’adozione, in applicazione del principio tempus regit actum.
Il Fatto
Una società titolare di un campeggio e i comproprietari di terreni siti in prossimità dell’area interessata impugnavano il provvedimento autorizzativo unico con cui il SUAP competente aveva assentito la realizzazione di una stazione radio base su struttura di proprietà di altro operatore. Deducevano la violazione dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per omessa pubblicizzazione dell’istanza e l’illegittimità degli atti presupposti.
Nelle more, il Comune annullava d’ufficio il proprio parere urbanistico e il SUAP concludeva negativamente il procedimento di autotutela, annullando il P.A.U. Le società concessionarie impugnavano tali atti di secondo grado con ricorsi poi riuniti a quello originario. Il Tribunale, accolti i ricorsi avverso l’autotutela, riesaminava la legittimità del titolo autorizzativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato priorità logica all’esame dei ricorsi proposti avverso i provvedimenti di autotutela, rilevando che il loro eventuale accoglimento avrebbe reso improcedibile il ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse. Il provvedimento impugnato in via principale era stato infatti posto nel nulla da una rinnovata manifestazione di volontà dell’Amministrazione, rendendo inutiliter data ogni pronuncia di accoglimento.
Sul merito dell’autotutela, il Tribunale ha richiamato l’art. 21-nonies legge n. 241/1990 e la giurisprudenza costituzionale secondo cui il riesame del provvedimento, pur mosso da ragioni di legittimità, è assoggettato a regole specifiche quanto a presupposti e portata della discrezionalità. L’annullamento d’ufficio non si giustifica con la sola necessità di ripristinare la legalità violata, ma esige una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico alla rimozione dell’atto e sui suoi effetti, da estrinsecarsi in una valutazione comparativa dei contrapposti interessi.
Nel caso concreto la motivazione dell’atto di autotutela riposava soltanto sui pareri contrari del Comune, senza alcuna comparazione con l’interesse del gestore che aveva confidato nella legittimità del titolo. Tale considerazione è risultata sufficiente a ritenere viziato l’atto comunale. Il Collegio ha inoltre rilevato un difetto di motivazione, perché i pareri si fondavano su valutazioni che avrebbero dovuto essere svolte nella prima conferenza di servizi, a seguito di un’istruttoria di fatto omessa.
Accolti i ricorsi per motivi aggiunti, il Tribunale ha esaminato il ricorso originario, riconoscendo la legittimazione e l’interesse dei proprietari per la stretta vicinanza dell’impianto e l’incidenza sulla fruibilità dei beni. Nel merito ha ritenuto fondata la censura di omessa pubblicizzazione dell’istanza ex art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003, non potendosi applicare la novella del 2025, successiva alla conclusione del procedimento.
Il Tribunale ha quindi annullato il P.A.U. e gli atti presupposti, con salvezza dell’ulteriore attività amministrativa in senso conforme, dichiarando l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum di soggetti che avrebbero potuto impugnare autonomamente. Spese compensate.
Nota della Redazione
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