Esclusione dal contributo per preventivi incompleti e insanabilità in riesame (TAR Calabria n. 1112 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative finalizzate alla distribuzione di risorse pubbliche scarse, l’incompletezza degli allegati richiesti a pena di inammissibilità dalla lex specialis integra autonoma causa di esclusione e non è sanabile in sede di riesame. La presentazione dei preventivi di spesa costituisce adempimento funzionale a comprovare la verosimiglianza delle spese preventivate rispetto al piano dell’evento: il principio di corrispondenza tra spese e documentazione giustificativa è presupposto di ammissibilità. Nelle procedure ad evidenza pubblica non può invocarsi il soccorso istruttorio dal concorrente incorso nella mancata produzione di un documento richiesto a pena di esclusione, in forza del principio di autoresponsabilità e del rispetto della par condicio. La clausola che sanziona l’incompletezza documentale non è irragionevole né sproporzionata, poiché presidia l’effettività delle spese ammesse a finanziamento.
Il Fatto
Il Comune ricorrente partecipava a un avviso pubblico regionale per la concessione di contributi destinati a eventi e spettacoli, nell’ambito di una specifica azione del piano di marketing territoriale. L’istruttoria delle domande era affidata dalla Regione a una società in house, mentre la valutazione di merito spettava a una Commissione nominata con decreto dirigenziale.
All’esito della graduatoria definitiva, approvata con decreto dirigenziale, la domanda del Comune era inserita nell’elenco dei soggetti non ammessi per “mancata completezza e regolarità degli allegati”, con richiamo all’art. 4.5, comma 3, lett. b) dell’avviso. L’istanza di riesame proposta dall’ente veniva rigettata e la Commissione riconfermava l’esclusione. Il Comune impugnava così il decreto, la nota di rigetto, i verbali e, in subordine, la stessa clausola del bando per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame della lex specialis. Il § 4.4 dell’avviso impone di allegare alla domanda, tra l’altro, i preventivi di spesa, qualificandoli parte integrante dell’istanza. Il § 4.5, comma 3, lett. b) subordina l’ammissibilità alla completezza e regolarità della domanda e degli allegati. Il § 2.2 richiede che l’importo delle spese ammissibili sia determinato sulla base di appositi preventivi.
Su queste premesse, il TAR rileva che il Comune aveva indicato nel piano costi operativi per complessivi € 21.620,00, ma aveva allegato un solo preventivo, riferito a € 5.000,00. La documentazione prodotta risultava dunque inidonea a coprire la totalità delle spese preventivate, in violazione del principio di corrispondenza tra spese e documentazione giustificativa. La funzione dei preventivi è proprio quella di corroborare l’effettività e la verosimiglianza delle spese connesse all’evento.
La motivazione del provvedimento è ritenuta sufficiente, perché richiama l’incompletezza degli allegati e l’impossibilità di comprovare le spese rispetto al piano presentato. Il Collegio esclude poi che la carenza potesse essere sanata in sede di riesame, trattandosi di documenti da presentare, a pena di inammissibilità, insieme alla domanda. Il richiamo alla tassatività delle cause di esclusione è dichiarato inconferente, trovando quel principio applicazione nel diverso ambito dell’affidamento di lavori, servizi e forniture.
Quanto all’asserita incompetenza della società incaricata dell’istruttoria, il TAR osserva che la ripartizione delle operazioni rispetta il § 4.5 dell’avviso e che il decentramento di fasi istruttorie costituisce mera modalità organizzativa interna, non idonea a spogliare la Regione della titolarità del potere, esercitato con proprio decreto dirigenziale. Infondato è anche il motivo sul soccorso istruttorio: secondo l’orientamento consolidato, chi omette un documento richiesto a pena di esclusione non può invocarlo, in forza del principio di autoresponsabilità e della par condicio tra candidati. Il quarto motivo è respinto perché la clausola non è irragionevole né sproporzionata. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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