Sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987: riconosciuto il beneficio per il TFS della Polizia di Stato (TAR Lazio n. 12506 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, applicabile al personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio, spetta anche a chi richieda il collocamento in quiescenza a domanda, avendo compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è qualificato come perentorio e il suo superamento non comporta alcuna decadenza, vertendo la disposizione sullo status soggettivo dell’interessato piuttosto che su oneri procedimentali. Il beneficio concorre alla liquidazione del trattamento di fine servizio, senza che possa opporsi un’interpretazione costituzionalmente orientata volta a escluderlo per ragioni di sostenibilità finanziaria. Sulle somme dovute spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato e oggi in congedo, era collocato in quiescenza a domanda dopo aver maturato un’età di almeno 55 anni e oltre 35 anni di servizio utile. L’INPS, nel liquidare il trattamento di fine servizio, non includeva nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. Il ricorrente impugnava pertanto il prospetto di liquidazione e la determina del TFS, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo con l’inclusione del beneficio, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio rigetta l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dall’INPS, rilevando come l’interesse alla corretta quantificazione del TFS sia attuale e concreto, atteso che l’Amministrazione ha già elaborato il prospetto di liquidazione senza riconoscere il beneficio degli scatti stipendiali.
Nel merito, il Collegio aderisce all’orientamento già espresso dalla Sezione e confermato in appello, riconoscendo al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare il diritto all’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del TFS. La fattispecie in esame rientra nella previsione del secondo comma dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che estende il beneficio a chi chieda il collocamento in quiescenza a condizione del compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile.
La Corte esclude che il termine per la presentazione della domanda di collocamento a riposo, fissato al 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, possa essere interpretato come perentorio: la disposizione non ricollega alcuna decadenza al suo superamento e il rinvio alle “condizioni” attiene allo status soggettivo dell’interessato, non a oneri procedimentali. Viene richiamato sul punto il precedente del Consiglio di Stato che ha escluso conseguenze decadenziali in assenza di chiara e perspicua previsione.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dall’Istituto in modo generico, il TAR la ritiene infondata, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato che ha chiarito come la perdurante vigenza dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, anche per le forze di polizia ad ordinamento militare, sia confermata dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. La giurisprudenza costituzionale sulla sostenibilità del sistema previdenziale non può condurre a un’interpretazione contraria al tenore letterale della disposizione.
Il ricorso è accolto, con conseguente obbligo per l’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. L’Istituto è condannato al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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