Annullamento d’ufficio del titolo edilizio richiede interesse pubblico attuale e tempestività (TAR Sicilia n. 78 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio è subordinato, oltre che all’illegittimità originaria dell’atto, alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità violata, e all’adeguata comparazione con le posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari. L’interesse pubblico in re ipsa al ritiro del titolo illegittimo non può ritenersi sussistente in via generale. Il potere di autotutela deve inoltre essere esercitato entro un termine ragionevole, anche quando la novella dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 non sia applicabile ratione temporis, valendo essa quale indice ermeneutico, a maggior tutela dell’affidamento del privato che abbia realizzato il progetto.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di una porzione di villa bifamiliare in un comune siciliano, acquistata nel 2010. L’immobile era stato edificato in forza di un titolo abilitativo auto-assentito ai sensi dell’art. 2 l.r. Sicilia n. 17/1994, con comunicazione di inizio lavori del 2005 e fine lavori del 2006. Il costruttore-venditore aveva assunto con atto unilaterale d’obbligo del 2007 l’impegno a cedere aree per viabilità e a realizzare le opere di urbanizzazione primaria.

Dopo un sopralluogo del 2019, il Comune ha avviato il procedimento di autotutela e, con ordinanza del 23 giugno 2022, ha annullato la concessione edilizia auto-assentita, rilevando l’inadempimento degli obblighi assunti dal costruttore. I proprietari hanno impugnato l’ordinanza davanti al TAR, deducendo l’inesistenza dei presupposti dell’annullamento d’ufficio, la disparità di trattamento rispetto ad altri proprietari del medesimo comparto e l’erroneità dei presupposti tecnici. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, muovendo dalla ricostruzione dei presupposti dell’annullamento d’ufficio. Per procedere al ritiro di un provvedimento amministrativo non è sufficiente l’illegittimità originaria: occorre un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione, distinto dal mero ripristino della legalità, valutato in comparazione con le posizioni soggettive consolidate in capo ai destinatari. Il principio, elaborato dal Cons. Stato, Ad. plen., n. 8 del 2017, si applica anche ai titoli edilizi, con il correlato onere motivazionale.

Il TAR esclude che possa ritenersi sussistente un interesse pubblico in re ipsa al ritiro del titolo edilizio illegittimo, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto (Cons. St., sez. VI, n. 1976 del 2022). L’esercizio dell’autotutela in materia di governo del territorio resta espressione di ampia discrezionalità, ma non esime l’Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, dei presupposti richiesti.

Sul piano temporale, la Corte ribadisce che il potere deve essere esercitato entro un termine ragionevole, anche quando la novella dell’art. 21-nonies non sia applicabile ratione temporis, valendo essa come indice ermeneutico per valutare l’osservanza della regola di condotta. Il limite assume rilievo rafforzato quando il privato, per il tempo trascorso e per la realizzazione del progetto, abbia riposto un ragionevole affidamento sulla regolarità del titolo.

Applicando tali principi, il TAR rileva il difetto di istruttoria e di motivazione: l’annullamento è intervenuto dopo diciassette anni, oltre ogni termine ragionevole; non risulta alcuna falsa rappresentazione dei ricorrenti né del costruttore; il lungo lasso di tempo ha creato un legittimo affidamento in capo agli attuali proprietari, che non avevano assunto l’obbligo di realizzazione delle opere; il provvedimento non contiene alcuna valutazione dell’interesse pubblico all’annullamento né comparazione con l’interesse privato. La motivazione omette inoltre di spiegare perché ad altri proprietari del medesimo comparto sia stata consentita la monetizzazione delle opere, con conseguente disparità di trattamento.

Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento dei motivi non delibati e annullamento del provvedimento impugnato, salvi i successivi atti dell’Amministrazione. Le spese sono dichiarate irripetibili nei confronti del Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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