Annullato l’ammonimento questorile per omessa audizione delle persone informate sui fatti (TAR Sicilia n. 2068 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento questorile per atti persecutori è legittimo solo se l’amministrazione ha svolto un’istruttoria completa, sentendo le persone informate sui fatti, e non può fondarsi sul mero richiamo alla prospettazione della persona offesa. Il Questore è tenuto a una valutazione autonoma e proattiva del rischio, verificando la plausibilità e verosimiglianza delle vicende rappresentate. Il sindacato del giudice amministrativo, pur limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti, di irragionevolezza o sproporzione, si estende al controllo della coerenza logica e della sufficienza dell’attività di riscontro compiuta dall’amministrazione. L’annullamento del provvedimento impugnato lascia salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, da adottare all’esito di una rinnovata e completa istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto della Provincia di Siracusa ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore per presunti atti persecutori. Davanti al TAR ha riproposto le censure già articolate in sede amministrativa, contestando la configurabilità del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., l’assenza di contraddittorio procedimentale e la lacunosità dell’istruttoria, fondata sulla sola prospettazione della persona offesa.
Si sono costituiti il Ministero dell’interno e la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso; quest’ultima ha altresì chiesto l’ammissione della prova per testi. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 15 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della misura prevista dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009 e modificato dalla legge n. 168/2023. L’ammonimento è qualificato come misura di prevenzione, equiparabile all’avviso orale, caratterizzata da un’urgenza in re ipsa e da un’istruttoria alleggerita: il Questore assume informazioni dagli organi investigativi solo se necessario, ma è tenuto a sentire le persone informate dei fatti.
Il primo motivo è respinto. Dagli atti emerge una condotta idonea a configurare un grave e perdurante stato di ansia o il fondato timore per l’incolumità, sicché non si versa nella diversa ipotesi delle molestie di cui all’art. 660 cod. pen., che non legittimerebbe l’adozione della misura.
Anche il secondo motivo è infondato: al ricorrente è stato comunicato l’avvio del procedimento e la mancata evasione dell’istanza di accesso ai file audio e video non integra violazione del contraddittorio, poiché i documenti cartacei già trasmessi indicavano gli episodi e consentivano di replicare.
È invece accolto il terzo motivo. Il Collegio richiama il dovere dell’amministrazione di svolgere una valutazione autonoma e proattiva del rischio, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, e rileva che la motivazione degli atti impugnati si fonda sul mero richiamo a quanto rappresentato dalla controinteressata, omettendo l’audizione di altre persone informate sui fatti. L’approfondimento istruttorio è indispensabile per gli effetti negativi dell’ammonimento, non solo processuali ma anche reputazionali. Il giudice amministrativo non sostituisce le scelte discrezionali della P.A., ma verifica la coerenza logica e la sufficienza dei riscontri; non valuta direttamente la credibilità dei soggetti sentiti, bensì l’attendibilità del giudizio di credibilità espresso dall’amministrazione.
Nel caso concreto la documentazione prodotta non offre un’evidenza tale da supportare la contestazione, anche in ragione della prospettata reciprocità delle condotte, che impone un più accurato onere di motivazione sull’evento di danno. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza delle ulteriori determinazioni della P.A. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.