Annullamento d’ufficio del titolo in sanatoria necessario prima dell’ordine di demolizione (TAR Calabria n. 479 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza con cui il Comune ingiunge la demolizione di opere già assentite con permesso di costruire in sanatoria se non è preceduta da un autonomo e motivato provvedimento di annullamento d’ufficio del titolo edilizio. In osservanza del principio di stretta legalità, l’amministrazione deve far precedere l’ingiunzione a demolire da un provvedimento esplicito di esercizio dell’autotutela, corredato delle garanzie, anche motivazionali, previste dall’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990. La verifica di non sanabilità delle opere non può dirsi incorporata direttamente nell’ingiunzione di demolizione, in assenza di riferimento all’interesse pubblico e agli interessi dei destinatari. Non è configurabile un annullamento in autotutela implicito quando il provvedimento si limiti a rilevare il contrasto dei lavori con la normativa urbanistico-edilizia vigente.

Il Fatto

I proprietari di un fabbricato con destinazione residenziale impugnano l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi con cui il Comune ha ordinato la demolizione di una porzione dell’immobile, ritenuta realizzata su area demaniale. Le opere erano state assentite con un permesso di costruire in sanatoria rilasciato a conclusione di una domanda di condono riferita a lavori risalenti. La porzione sconfinante risulta di modesta estensione rispetto all’intero manufatto.

Dopo la comunicazione con cui l’amministrazione metropolitana ha segnalato l’occupazione demaniale, i ricorrenti hanno chiesto la concessione dell’area; l’Agenzia del Demanio ha escluso il rilascio della disponibilità dell’uso del suolo, poiché nel modulo di condono la costruzione non era stata indicata come eseguita su area dello Stato. Il Comune ha quindi adottato l’ordinanza di demolizione. La questione giunge davanti al giudice amministrativo dopo la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a seguito di opposizione dell’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso per un profilo assorbente. L’ordinanza impugnata muove dal presupposto dell’illegittimità del permesso di costruire in sanatoria, in ragione della realizzazione di una porzione di fabbricato su area demaniale, ma non è preceduta da un formale e previo annullamento in autotutela dello stesso titolo.

Il Tribunale richiama la regola giurisprudenziale consolidata: è illegittima un’ordinanza di demolizione non preceduta da un esplicito atto di annullamento in autotutela del titolo edilizio rilasciato. L’amministrazione, in osservanza del principio di stretta legalità, deve far precedere l’ingiunzione a demolire da un provvedimento autonomo di esercizio dell’autotutela, corredato delle garanzie previste dall’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990. A sostegno richiama, tra le altre, Cons. Stato sez. VII n. 1490 del 2025, Cons. Stato sez. II n. 7992 del 2025, Cons. Stato Sez. VI n. 6422 del 2018 e Cons. Stato Ad. plen. n. 8 del 2017.

Nella specie l’ente, anziché attivare un previo procedimento di autotutela rispetto al titolo consolidatosi anni prima, ha ingiunto direttamente la demolizione delle opere ritenute in parziale contrasto con la normativa urbanistico-edilizia. La verifica di non conformità e di non sanabilità delle opere già sanate non può ritenersi compiuta e incorporata nell’ingiunzione, senza alcun riferimento motivazionale all’interesse pubblico e agli interessi dei destinatari, e senza l’intenzione esplicita di annullare il permesso in sanatoria.

Il Collegio aggiunge che, in disparte l’astratta possibilità di configurare un provvedimento implicito di ritiro, la motivazione dell’ordinanza di ripristino esclude la configurabilità di un annullamento in autotutela, sia pure implicito. L’amministrazione si è limitata a rilevare il contrasto dei lavori con la normativa vigente, senza specifica motivazione sui presupposti dell’autotutela e, in particolare, sul lasso temporale trascorso e sulla prevalenza dell’interesse pubblico rispetto a quello privato.

All’accoglimento di tale censura, logicamente assorbente, consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della parte ricorrente e a carico del Comune; sono compensate nei confronti dell’Agenzia del Demanio e irripetibili verso la Città Metropolitana, non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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