Divieto di accesso ex art. 13-bis d.l. 14/2017, compatibile con i diritti fondamentali se interpretato restrittivamente (TAR Sardegna n. 271 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze di un esercizio pubblico, disposto dal Questore ai sensi dell’art. 13-bis d.l. n. 14/2017, non comprime irragionevolmente i diritti fondamentali dell’interessato quando la sua portata sia interpretata in senso restrittivo. Il riferimento alle “immediate vicinanze” del locale deve essere inteso in termini ragionevolmente limitati, così da escludere qualsiasi interferenza con il diritto del destinatario della misura di accedere alla propria abitazione. In sede cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la misura di prevenzione, se ampiamente motivata, non appare assistita da profili di fondatezza del ricorso.
Il Fatto
Un cittadino impugnava dinanzi al TAR Sardegna il provvedimento con cui il Questore di Cagliari aveva disposto, ai sensi dell’art. 13-bis d.l. n. 14/2017, il divieto di accedere a un esercizio pubblico e di stazionare nelle sue immediate vicinanze per la durata di anni due. La misura era stata adottata su proposta della Compagnia Carabinieri competente per territorio.
Il ricorrente, in via cautelare, chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo la sua incompatibilità con i propri diritti fondamentali, in quanto la portata del divieto avrebbe potuto interferire con l’accesso alla propria abitazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, nella camera di consiglio dedicata all’esame dell’istanza cautelare, ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da sufficienti elementi di fondatezza ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.
Il Collegio ha osservato che la portata concreta della misura di prevenzione fosse ben compatibile con i diritti fondamentali dell’interessato. Il riferimento alle “immediate vicinanze” del locale oggetto del divieto deve essere interpretato in termini ragionevolmente limitati, e non come un’area indeterminata o eccessivamente ampia.
Ulteriore elemento decisivo è emerso dagli atti di causa: il ricorrente risiede in una strada differente rispetto a quella ove ha sede il locale, circostanza che esclude in radice la paventata interferenza tra il divieto di stazionamento e l’accesso alla propria abitazione. Tale elemento ha rafforzato la valutazione di non fondatezza del ricorso.
Il Tribunale ha pertanto respinto l’istanza cautelare, rinviando ogni statuizione sulle spese di lite alla fase di merito.
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Nota della Redazione
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