Legame di parentela non basta per il divieto di detenzione armi (TAR Calabria n. 480 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. postula una valutazione di non affidabilità che, pur connotata da ampia discrezionalità, deve essere logica e ragionevole. Il semplice legame di parentela con soggetti controindicati, in assenza di ulteriori circostanze e segnatamente di una relazione di convivenza o di rapporti attuali e significativi, non costituisce da solo elemento valido e significativo ai fini di quel giudizio probabilistico. Non integra violazione della prescrizione inibitoria la cessione di armi perfezionatasi in data anteriore all’adozione e alla notifica del provvedimento che la contiene. All’annullamento del decreto prefettizio consegue, per il rapporto di presupposizione, l’annullamento del sequestro e della revoca del porto d’armi.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il decreto della Prefettura recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, con contestuale sequestro delle armi e ritiro della licenza di porto di fucile. Il provvedimento si fonda su due circostanze: la cessione al ricorrente, in data 8 marzo 2025, di armi in precedenza detenute dallo zio materno, poi raggiunto da analogo divieto; e i vincoli di parentela con soggetti controindicati.
Con motivi aggiunti il ricorrente impugna anche il decreto della Questura che ha revocato la licenza di porto di fucile, deducendone l’illegittimità derivata. Il TAR accoglie l’istanza cautelare con ordinanza non appellata, sospendendo i provvedimenti. La causa giunge alla decisione dopo che le Amministrazioni resistenti depositano una memoria in data 9 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione del ricorrente e dichiara la tardività della memoria depositata dalla difesa erariale, per violazione del termine perentorio dell’art. 73, comma 1, c.p.a. La stessa è dichiarata inutilizzabile e non ne è tenuto conto.
Nel merito il ricorso è fondato. Il decreto prefettizio contesta la violazione della prescrizione, contenuta in un analogo provvedimento adottato nei confronti dello zio, che vieta la cessione delle armi a prossimi congiunti. Il TAR rileva però che la cessione si è perfezionata l’8 marzo 2025, mentre il provvedimento inibitorio nei confronti dello zio è stato adottato il 29 aprile 2025 e notificato il 7 maggio 2025. La cessione è dunque anteriore all’adozione e alla notifica del divieto, sicché né il ricorrente né lo zio potevano dirsi tenuti al rispetto di quella prescrizione. Il primo motivo è fondato.
Parimenti fondato è il secondo motivo, relativo ai vincoli di parentela con soggetti controindicati. Richiamando il Cons. Stato sez. III n. 1549 del 27.02.2026, il Collegio ricorda che il contesto socio-familiare concorre alla valutazione di affidabilità, ma che il semplice legame di parentela, in assenza di ulteriori circostanze, non può da solo fondare il giudizio di non affidabilità. Occorre ad esempio il rischio che l’arma sia appresa dal terzo e impropriamente utilizzata.
Nel caso concreto il ricorrente ha dedotto di non avere rapporti di frequentazione con i soggetti gravati da precedenti, deduzione non smentita dalle Amministrazioni. Quanto allo zio, è destinatario del divieto ma non è pregiudicato. Manca, pertanto, ogni evidenza di rapporti attuali e significativi con soggetti controindicati.
All’annullamento del decreto prefettizio conseguono, per il rapporto di presupposizione e consequenzialità immediata, diretta e necessaria tra divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. e revoca del porto d’armi ex artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., l’annullamento del verbale di sequestro e della revoca questorile. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con condanna delle Amministrazioni alle spese.
Nota della Redazione
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