Confisca per equivalente nel concorso di persone: ripartizione del profitto (Cass. pen. Sez. V n. 23024 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito. L’accertamento della quota di arricchimento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e solo in caso di mancata individuazione è legittima la ripartizione in parti uguali. Non è dunque sufficiente l’affermazione della responsabilità di più concorrenti per estendere a ciascuno la confisca dell’intero profitto dei reati, restando onere del giudice indicare quanto il singolo abbia ritratto. La qualifica di amministratore di fatto, ai sensi dell’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione e, una volta accertata, comporta l’intera gamma dei doveri dell’amministratore di diritto, con responsabilità per omesso impedimento ex art. 40, secondo comma, cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità penale del ricorrente per bancarotta fraudolenta, falsificazione del bilancio e reati tributari, dichiarando prescritte alcune imputazioni fiscali e riducendo il trattamento sanzionatorio. I fatti sono stati ritenuti commessi nella veste di amministratore di diritto della società fallita fino al luglio 2011 e, in seguito, di amministratore di fatto della stessa.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolato in più motivi, contestando la qualificazione di amministratore di fatto, la responsabilità per omesso impedimento, la misura della confisca per equivalente, il diniego delle attenuanti generiche, la provvisionale liquidata alla parte civile e l’utilizzabilità di atti di indagine.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ribadito che la nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio continuativo e significativo dei poteri inerenti alla qualifica. L’accertamento degli elementi sintomatici di gestione o cogestione societaria è apprezzamento di fatto insindacabile in legittimità, se sostenuto da motivazione congrua. Nel caso di specie le dichiarazioni testimoniali convergenti, non parcellizzabili, hanno dimostrato lo svolgimento di funzioni decisorie autonome da parte del ricorrente, non riconducibili al ruolo di dirigente.
Il profilo decisivo è l’autonomia dell’attività: il dirigente doveva sempre rapportarsi con il consiglio di amministrazione, mentre il ricorrente operava senza vincoli. La Corte ha quindi escluso il dedotto travisamento probatorio, chiarendo che il sindacato di legittimità si limita a verificare la trasposizione del dato probatorio, non la sua interpretazione nel merito.
Quanto alla responsabilità per omesso impedimento, l’amministratore di fatto è gravato dell’intera gamma dei doveri dell’amministratore di diritto e risponde per tutti i comportamenti a questi addebitabili, anche in caso di colpevole inerzia a fronte delle condotte altrui. La riconosciuta conoscenza delle condotte predatorie, unita all’inerzia, fonda la responsabilità ex art. 40, secondo comma, cod. pen.
La Corte ha inoltre ribadito che il dolo della bancarotta fraudolenta distrattiva è generico e non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di pregiudicare i creditori. Sul punto il terzo motivo è risultato manifestamente infondato.
Il quarto motivo è stato invece accolto: disattendendo il principio delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, la sentenza impugnata ha disposto la confisca dell’intero profitto a carico del ricorrente pur essendo stati condannati altri concorrenti, senza indicare quale profitto egli avesse ritratto. La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio agli effetti penali limitatamente al capo 21, per intervenuta prescrizione, e annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per la confisca; il ricorso è stato rigettato nel resto.
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Nota della Redazione
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