Conto corrente bancario, prova della nullità per difetto di forma scritta (Cass. civ. Sez. I n. 16521 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ripetizione dell’indebito promosso dal correntista nei confronti della banca, l’onere della prova del pagamento e della mancanza di causa debendi non può essere interpretato in modo da gravare l’attore della prova negativa della documentazione dell’accordo, allorché sia la banca a contestare l’allegazione di conclusione verbale del contratto. In tale ipotesi incombe alla banca convenuta il positivo riscontro della valida conclusione in forma scritta del negozio. La mancanza del contratto prodotto in giudizio non equivale, di per sé, a nullità dello stesso né giustifica il rigetto della domanda. Il correntista che agisca per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto non è tenuto a documentare le singole rimesse mediante la produzione di tutti gli estratti conto mensili, potendo la prova dei movimenti desumersi anche aliunde, attraverso mezzi di cognizione assunti d’ufficio. Il giudice di merito può ricostruire i saldi, in caso di produzione non integrale degli estratti conto, mediante l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete.

Il Fatto

Una società correntista convenne in giudizio la banca per ottenere la ripetizione delle somme asseritamente incamerate in modo indebito in relazione ai pregressi rapporti di conto, a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto. Il giudice di primo grado accolse la domanda, sul presupposto che la mancata produzione del contratto ne imponesse la declaratoria di nullità per difetto di forma, con ogni conseguente caducazione delle pattuizioni applicate dalla banca.

La Corte d’Appello di Milano riformò la decisione, ritenendo inaccoglibile l’equazione tra mancanza del contratto e nullità dello stesso, e ponendo ogni connesso onere probatorio a carico dell’attrice. Non essendo stati prodotti né il contratto né gli estratti conto, il giudice di appello giudicò inattendibile la stima del CTU, che aveva ricostruito i reciproci saldi utilizzando gli estratti conto scalari, e rigettò la domanda per difetto di prova. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, in ragione della censura comune rivolta alla violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e li ha accolti. Ha richiamato la regola generale secondo cui, nel giudizio di ripetizione dell’indebito, il correntista è tenuto a provare l’avvenuto pagamento e la mancanza di causa debendi, secondo le regole canoniche della condictio indebiti.

Il collegio ha però distinto due ipotesi, entrambe collegate a un’allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. Se tale allegazione è incontroversa tra le parti, il giudice deve dare atto dell’integrale nullità del negozio e dell’assenza di clausole che giustifichino l’applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Se invece la domanda è contrastata dalla banca, che sostenga la valida conclusione in forma scritta, non può gravarsi il correntista della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro.

Su questa base la Corte ha ritenuto che l’opposto intendimento del giudice di appello si collochi apertamente al di fuori di tale cornice e vada cassato. Ha richiamato l’orientamento espresso da Cass., Sez. VI-I, 9/03/2021, n. 6480.

La cassazione si giustifica anche sotto il profilo del vulnus ascritto alla CTU. La Corte ha ricordato che il correntista che agisca per la ripetizione non è tenuto a documentare le singole rimesse soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto mensili, potendo la prova dei movimenti desumersi anche aliunde, attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d’ufficio (Cass., Sez. I, 19/07/2021, n. 20621). È sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso mezzi di prova ulteriori, purché idonei a fornire indicazioni certe e complete (Cass., Sez. I, 25/07/2023, n. 22290); e ove le movimentazioni siano ricavabili da altri documenti, come i riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio, ciò è sufficiente all’integrazione della prova (Cass., Sez. I, 18/04/2023, n. 10293).

Il quarto motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi in punto di interessi ultralegali, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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