Notificazione all’erede e inammissibilità dell’appello per inerzia (Cass. civ. Sez. I n. 7020 del 16.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte che ha richiesto la notifica e che apprende l’esito negativo del tentativo per ragioni ad essa non imputabili deve, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo compimento. I requisiti di immediatezza e tempestività non sussistono quando sia superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo casi eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile. Il motivo di cassazione che prospetti una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata, senza denunciare un errore di percezione delle risultanze processuali, non introduce una censura idonea.

Il Fatto

Nel gennaio del 2007 il Tribunale di Lamezia Terme dichiarò il fallimento di una società in accomandita semplice e, tra gli altri, del socio accomandante, sul presupposto che questi si fosse ingerito nella gestione sociale, ai sensi degli artt. 147, comma 1, legge fall. e 230, comma 1, cod. civ. Il ricorrente propose opposizione, che venne respinta dal medesimo Tribunale.

Proposto appello, la Corte d’Appello di Catanzaro concesse un termine perentorio per rinnovare le notificazioni non andate a buon fine. Nel corso del processo uno dei litisconsorti decedette. La Corte territoriale, accertata la mancata rinnovazione della notificazione nei confronti di un’erede, dichiarò inammissibile l’impugnazione. Contro tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 291, 325, 331 e 327 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe dovuto concedere un ulteriore termine per la rinnovazione della notificazione anziché dichiarare inammissibile l’appello. Ravvisa, inoltre, una contraddizione nella motivazione, perché il giudice d’appello avrebbe riconosciuto la spontanea e tempestiva attivazione del ricorrente per notificare agli eredi del litisconsorte defunto, salvo poi non concedere un nuovo termine per la notifica alla singola erede.

La Corte di cassazione dichiara il motivo inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva distinto due momenti: il contegno tenuto dal ricorrente dopo l’esito negativo della notificazione al litisconsorte deceduto, e quello tenuto dopo l’esito negativo della notificazione rinnovata nei confronti di una sola delle eredi. Se nel primo caso l’attivazione fu spontanea e tempestiva, altrettanto non avvenne nel secondo, poiché il ricorrente, informato dell’omessa notifica, non riprese il procedimento notificatorio nei successivi quindici giorni.

Non giova alla censura invocare la diligenza dimostrata nella prima fase, perché l’inerzia riscontrata dalla Corte d’Appello non riguarda la notificazione agli eredi dopo la notizia del decesso, bensì la mancata riattivazione del procedimento dopo l’esito negativo della notificazione all’erede.

Il principio applicato dal giudice d’appello non è in discussione ed è condiviso dallo stesso ricorrente: è richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 14594/2016, secondo cui i requisiti di immediatezza e tempestività non sussistono quando sia superato il limite pari alla metà dei termini dell’art. 325 cod. proc. civ., salvo casi eccezionali di prova rigorosa.

Il ricorrente, quanto alla notificazione nei confronti dell’erede, espone una sequenza cronologica diversa da quella accertata in sentenza, ma senza prospettare un errore di percezione delle risultanze processuali: la censura è dunque estranea alla sede propria, dove sarebbe stato in ipotesi configurabile un errore revocatorio. Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte non provvede sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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