Rivendicazione, pertinenza e confessione nell’atto di compravendita (Cass. civ. Sez. II n. 27232 del 11.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di rivendicazione postula la prova rigorosa del diritto di proprietà in capo all’attore, secondo il regime dell’art. 948 c.c., e il relativo onere non è assolto dalla materiale inserzione del bene nell’ambito di una maggiore consistenza immobiliare né dai dati catastali. Ai fini della prova dell’estensione della porzione trasferita rileva esclusivamente la descrizione contenuta nell’atto, con l’indicazione dei confini e, in via sussidiaria, dei dati catastali ivi richiamati. La dichiarazione resa dalla dante causa in sede di interrogatorio non assume valenza confessoria quanto all’esistenza del titolo sotteso al rapporto controverso. In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è deducibile. L’interpretazione del contratto accolta dal giudice di merito, se plausibile, è incensurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Due coniugi convenivano in giudizio davanti al Tribunale la proprietaria di un appartamento e la propria dante causa, chiedendo accertarsi la proprietà esclusiva di un pianerottolo sito al primo piano dello stabile e la condanna della prima a ripristinare la situazione anteriore alle opere realizzate, asseritamente lesive della stabilità del solaio. Nei confronti della dante causa era proposta domanda di evizione.
Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza confermata in appello dalla Corte distrettuale, che qualificava la domanda come rivendicazione e riteneva non provata la proprietà del vano in capo agli attori. Propongono ricorso per cassazione i soccombenti con nove motivi; gli intimati non svolgono attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce anzitutto il rapporto tra la domanda di rivendicazione e quella risarcitoria. Il presupposto della seconda è l’accoglimento della prima. Non è configurabile il risarcimento del danno da occupazione sine titulo di un immobile che non rientri nella proprietà dell’attore. Il rigetto della domanda risarcitoria consegue quindi al mancato raggiungimento della prova del suo presupposto, non a un assorbimento.
Sul secondo motivo, relativo all’omesso esame della denuncia di variazione catastale, la Corte rileva l’inammissibilità per la sussistenza di una ipotesi di doppia conforme. Il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è deducibile quando le pronunce di merito convergono. La Corte ribadisce che il fatto oggetto di omesso esame deve essere storico e decisivo, non una questione o un punto della sentenza, richiamando Sez. I n. 17761 del 2016 e Sez. V n. 2805 del 2011.
Analogamente inammissibili sono i motivi terzo e quarto, con i quali si deduce per la prima volta in sede di legittimità il rapporto di pertinenzialità del pianerottolo e la violazione delle norme sul catasto edilizio urbano. La Corte osserva che tali argomenti non risultano affrontati dal giudice di secondo grado né si indica come e quando siano stati introdotti nel merito. L’accertamento dell’esistenza di un rapporto pertinenziale è comunque valutazione di merito, incensurabile se non sotto i profili del fatto decisivo, qui preclusi per la doppia conforme.
Sul sesto e settimo motivo, la Corte conferma l’infondatezza. La dichiarazione della dante causa in sede di interrogatorio non è sufficiente a provare la proprietà del vano. La valenza confessoria è circoscritta alle dichiarazioni su fatti obiettivi e non si estende all’esistenza del titolo sotteso al rapporto (richiamate Sez. III n. 656 del 2024 e Sez. III n. 5725 del 2019). Rileva inoltre che l’inserzione materiale di una porzione in una maggiore consistenza immobiliare non prova la proprietà, dovendosi guardare alla descrizione dell’atto e, in via sussidiaria, ai dati catastali. Sul punto richiama Sez. II n. 5635 del 2002, Sez. II n. 8810 del 2003 e Sez. II n. 9857 del 2007.
Quanto all’ottavo motivo, sull’omesso esame dei danni architettonici, la Corte richiama le considerazioni già svolte sulla doppia conforme. Da ultimo, sull’ultimo motivo, la Corte ritiene corretta la regolazione delle spese di lite: in assenza di formalizzazione dell’accordo conciliativo, esse seguono l’esito complessivo dell’impugnazione. Il ricorso è quindi rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nulla per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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