Antieconomicità del comodato e accertamento induttivo del reddito (Cass. civ. Sez. V n. 5551 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, ai fini della qualificazione di un rapporto come comodato, locazione o affitto rilevano la gratuità o l’onerosità dello stesso, da valutare avuto riguardo alla funzione economico-sociale. La mancata pattuizione di un canone per lo svolgimento di un’attività commerciale di comprovata redditività nei locali del contribuente costituisce parametro indiziario dell’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione. Tale antieconomicità legittima l’accertamento induttivo e determina l’onere di prova contraria a carico del contribuente. Il mero dato formale della stipula e registrazione di un contratto di comodato, intervenuta in epoca successiva alla verifica, non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica ricorre in cassazione, con due motivi, contro la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’ufficio. Oggetto della controversia è l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini Ires per l’anno 2010, con il quale l’amministrazione aveva qualificato come affitto di azienda il rapporto intercorrente tra l’associazione e una ditta individuale esercente attività di bar ristorante nei locali della contribuente, quantificando un reddito sottoposto a tassazione.
La contribuente sosteneva l’esistenza di un comodato gratuito, mentre l’ufficio riteneva il rapporto produttivo di reddito. La Commissione tributaria regionale, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto irrilevante la registrazione del comodato e aveva confermato la legittimità dell’accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, perché connessi, e li ritiene infondati. Preliminarmente osserva che la qualificazione di un rapporto come comodato, locazione o affitto dipende dalla gratuità o onerosità dello stesso, da valutarsi in relazione alla funzione economico-sociale. Richiama sul punto Cass. n. 12216/2003.
La Corte rileva che, quando è contestata la qualificazione attribuita dal giudice di merito, le censure devono essere proposte sotto il profilo della violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. Nella specie il ricorso non contiene alcuna censura sotto tale profilo, come precisato da Sez. V n. 13587 del 2010.
Il nucleo argomentativo è costituito dall’antieconomicità dell’operazione. La Corte richiama l’orientamento secondo cui, contestata dall’erario l’antieconomicità di un comportamento contrario ai canoni dell’economia, incombe sul contribuente l’onere di fornire le necessarie spiegazioni, essendo altrimenti legittimo il ricorso all’accertamento induttivo ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. n. 21128/2021).
La Corte ribadisce che la contabilità formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica quando il comportamento del contribuente sia assolutamente contrario ai canoni dell’economia e non spiegato, potendo il reddito essere desunto sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 35713/2022; Cass. n. 24578/2022; Cass. n. 22185/2020).
Nella specie la Commissione tributaria regionale ha accertato l’esistenza di un primo contratto di comodato, registrato, stipulato nel 2005 con scadenza non prorogabile tacitamente, che non avrebbe potuto giustificare la prosecuzione del rapporto negli anni successivi. La mancata pattuizione di un canone per un’attività commerciale di comprovata redditività è stata ritenuta indizio dell’antieconomicità, con conseguente onere di prova contraria, non assolto. Irrilevante il comodato registrato per il 2010, stipulato solo dopo la verifica. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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