Garanzia per vizi e domanda nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. II n. 5549 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sono attività riservate al giudice di merito e sindacabili in cassazione, come nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., solo quando l’erronea rilevazione del petitum determini la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il compratore convenuto per il pagamento di un credito relativo a un intervento di riparazione non può paralizzare la pretesa facendo valere la garanzia per vizi del bene consegnato oltre il termine annuale dall’art. 1495 cod. civ., quando il vizio non sia stato denunciato nei termini e l’azione di garanzia sia ormai prescritta.
Il Fatto
Una società venditrice di un macchinario per la segagione di materiale lapideo ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento di una fattura relativa alla fornitura di materiale, montaggio e riparazione del medesimo macchinario. La società acquirente propose opposizione, non contestando l’intervento eseguito, ma deducendo che il bene presentava anomalie di funzionamento sin dalla consegna, avvenuta anni prima, e che il guasto riparato era l’ennesimo. Chiese quindi il rigetto della pretesa monitoria e, in via riconvenzionale, la condanna della fornitrice al risarcimento dei danni subiti.
La convenuta eccepì la prescrizione dell’azione di garanzia, trattandosi di macchinario fornito oltre cinque anni prima e mai oggetto di denunce di vizi. Il Tribunale rigettò l’opposizione e la Corte d’Appello di Genova respinse il gravame. La società acquirente ricorse in cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciò la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., sostenendo che i giudici di merito avevano individuato erroneamente la domanda, dando rilievo al contratto originario di fornitura anziché al rapporto manutentivo posto a base del ricorso monitorio.
La Corte ha ricordato che l’interpretazione della domanda deve cogliere, oltre le espressioni letterali, il contenuto sostanziale desumibile dalla situazione dedotta e dallo scopo pratico perseguito, richiamando Cass., sez. un., n. 3041/2007. Tale attività resta sindacabile come vizio di nullità processuale solo quando l’inesatta rilevazione del petitum violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, secondo Cass. n. 6945/2007.
Nel caso concreto la Corte ha escluso la violazione: i giudici di merito hanno deciso sul bene richiesto, ossia la condanna risarcitoria, non hanno rilevato d’ufficio un’eccezione in senso stretto — essendo la prescrizione eccepita da controparte — né hanno posto a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere. Dalla lettura dell’atto di opposizione emergeva che l’opponente aveva fondato la propria pretesa sulla difettosità del macchinario risalente alla consegna.
Con il secondo motivo la ricorrente dedusse la violazione dell’art. 1495, comma 2, cod. civ., sostenendo che il compratore convenuto per il pagamento del prezzo può sempre far valere la garanzia e che controparte aveva eccepito solo la prescrizione, non la decadenza dalla denuncia. La Corte ha respinto la censura: la parte opposta aveva eccepito che il vizio non era stato denunciato nei termini, e in ogni caso non si verteva in una richiesta di pagamento del prezzo del macchinario, ma di un credito per un successivo intervento di riparazione. Il terzo motivo, relativo alla mancanza di certezza sulle cause del guasto, è stato giudicato irrilevante, essendo ormai prescritta l’azione di garanzia relativa al bene consegnato.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conseguente sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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