Apertura di credito in conto corrente: prova dell’affidamento e prescrizione (Cass. civ. Sez. I n. 16194 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di apertura di credito in conto corrente in senso proprio deve indicare l’ammontare della somma messa a disposizione del cliente dalla banca, costituendo tale messa a disposizione oggetto di una specifica obbligazione dell’istituto. In difetto di tale indicazione il contratto è nullo per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418, comma secondo, e 1346 c.c. L’indicazione dell’entità del fido è inoltre necessaria a qualificare la rimessa del correntista come ripristinatoria della provvista e non già solutoria, con la conseguenza che essa non è interessata dalla prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito. Grava sul correntista che agisce in ripetizione l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto, compresa l’esistenza e l’entità dell’affidamento.
Il Fatto
Una società in liquidazione conveniva davanti al Tribunale di Lucca la banca, proponendo domanda di indebito oggettivo per nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, del tasso ultralegale applicato e della commissione di massimo scoperto, con conseguente illegittimità dei relativi addebiti in conto corrente. Il Tribunale rigettava la domanda per il periodo sino al 18.4.2002 e l’accoglieva per il periodo dal 19.4.2002 al 4.11.2002, condannando la banca al pagamento di una somma modesta e la società alle spese di lite.
La società proponeva appello, lamentando l’erronea accoglienza dell’eccezione di prescrizione sul diritto alla ripetizione delle somme trattenute. La Corte d’appello respingeva il gravame, rilevando che l’appellante non aveva fornito la prova di un’apertura di credito antecedente al 31.12.1988. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censurava la decisione di merito per aver ritenuto che anche prima del 31.12.1988 fosse richiesta la forma scritta ad substantiam per il contratto di apertura di credito, e per aver escluso la rilevanza delle prove indirette. La Corte richiama qualche risalente pronuncia di segno contrario (Cass. 3842/1996 e 109/1961), ma ribadisce il più recente orientamento di legittimità.
Secondo tale orientamento, il contratto di apertura di credito in conto corrente in senso proprio — non già una qualsiasi generica forma di affidamento bancario — deve indicare l’ammontare della somma messa a disposizione del cliente (Cass. 11016/2024). La messa a disposizione di tale somma costituisce oggetto di una specifica obbligazione della banca e del contratto, che altrimenti sarebbe nullo per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418, comma secondo, e 1346 c.c.
L’indicazione dell’entità del fido è necessaria, in particolare, a qualificare la rimessa del correntista come ripristinatoria della provvista e non già solutoria. Solo così la rimessa non è interessata dalla prescrizione dell’azione di ripetizione quale pagamento indebito, perché l’esigenza di ripristinare la provvista presuppone che quest’ultima sia limitata. Nel caso concreto, né dalla sentenza impugnata né dal ricorso risulta che la ricorrente avesse indicato la somma oggetto dell’affidamento: la censura è quindi non concludente.
Il secondo motivo denunciava l’omessa pronuncia su domande di nullità, accertamento e restituzione per il periodo 1.1.1989 – 4.11.2002. La Corte lo dichiara inammissibile: una specifica questione sulle operazioni successive non risulta essere stata oggetto del giudizio di appello, e il giudice di merito si era comunque pronunciato su tutta la domanda con la sentenza confermata. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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