Termine dilatorio di sessanta giorni e nullità dell’avviso anticipato (Cass. civ. Sez. V n. 16195 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 prevede, nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, una valutazione ex ante del legislatore sul rispetto del contraddittorio, mediante la comminatoria di nullità dell’atto impositivo emanato prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni. La norma non distingue tra tributi armonizzati e non armonizzati e assorbe, a monte, la c.d. prova di resistenza. Rileva, ai fini della nullità, la data di emanazione dell’atto, coincidente con la sua redazione e sottoscrizione, e non quella della notificazione, che costituisce mera condizione di efficacia. Salvo specifiche ragioni di urgenza, allegate e provate dall’Amministrazione, l’avviso emanato prima del decorso del termine è nullo, qualunque sia la natura del tributo accertato.

Il Fatto

La vicenda origina da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato a una società una cessione di ramo di azienda, ritenuta realizzata per eludere l’imposta di registro, sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. La contribuente ha impugnato l’atto e la Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto il ricorso, escludendo in particolare la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e ritenendo il termine di sessanta giorni rispettato.

Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, articolando dieci motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La questione decisiva concerne la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 per essere stato l’avviso redatto prima della scadenza del termine dilatorio, e solo successivamente notificato.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il quarto motivo, applicando il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di definire il giudizio sulla base della questione di più agevole soluzione, assorbendo gli altri motivi. Il Giudice dell’appello aveva ritenuto rispettato il termine perché l’avviso, pur datato 14 giugno 2018, era stato spedito il 26 giugno 2018, dopo la scadenza. La Corte riqualifica la censura, erroneamente dedotta ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., nel paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., essendo chiara la natura del vizio di legge denunciato.

Il dato fattuale accertato è che l’atto fu redatto prima del termine — spirato il 23 giugno 2018 — e spedito dopo. Non può trovare ingresso in sede di legittimità la diversa valutazione della difesa erariale, che suppone coincidente la data di confezionamento con quella di spedizione: simili accertamenti involgono valutazioni di fatto non esigibili dalla Corte.

La Corte richiama le sentenze gemelle del 15 gennaio 2019, nn. 701 e 702, che hanno chiarito come l’art. 12, comma 7 non distingua tra tributi armonizzati e non e come la prova di resistenza operi solo in assenza di una specifica previsione di nullità. Ne deriva che la garanzia del termine dilatorio non ammette equipollenti e non può essere sostituita da un contraddittorio più o meno intenso svoltosi in fase preliminare. La notificazione è mera condizione di efficacia: l’atto, quando notificato, è già esistente e perfetto, dunque già “emanato”.

Nella specie nessuna ragione di urgenza è stata allegata né provata. Il termine dilatorio doveva essere rispettato e non lo è stato, con conseguente nullità dell’atto impositivo. La sentenza è cassata e, non necessitando accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso e annullamento dell’atto. Le spese dell’intero giudizio sono compensate per il progressivo consolidarsi dei principi nel corso della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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