Lo spoglio a mezzo ufficiale giudiziario richiede il dolo dell’istante (Cass. civ. Sez. II n. 28734 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Lo spoglio attuato a mezzo dell’ufficiale giudiziario integra la fattispecie dell’art. 1168 cod. civ. solo quando il titolo esecutivo in forza del quale si procede non abbia efficacia nei confronti del possessore e l’intervento dell’ufficiale giudiziario sia stato maliziosamente provocato da chi ha richiesto l’esecuzione. Non basta l’intento di sostituire il proprio all’altrui possesso: occorre la consapevolezza dell’istante che l’azione esecutiva non gli spetta e il dolo dello spogliatore, il quale, cosciente dell’infondatezza della richiesta, abbia sollecitato l’intervento dell’ufficiale giudiziario come espediente preordinato all’altrui spossessamento. L’ipotesi prescinde da ogni concorso consapevole dell’ufficiale giudiziario e richiede soltanto che il suo intervento sia conseguenza del comportamento doloso dell’istante. Il possessore che si assume estraneo al titolo esecutivo deve far valere le proprie ragioni con l’opposizione di terzo o con le opposizioni esecutive, e non con l’azione possessoria, che resta proponibile solo se il titolo è inefficace verso lo spoliatus o se l’avente diritto è stato immesso nel possesso di un immobile diverso da quello contemplato nel titolo.

Il Fatto

Il possessore di un fondo rustico con annesso fabbricato agisce in reintegrazione nel possesso davanti al Tribunale, sostenendo di essere stato spogliato dalla controricorrente a mezzo dell’ufficiale giudiziario, in esecuzione di una sentenza di condanna al rilascio emessa in altro giudizio nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto con il ricorrente. Il titolo di acquisto del fondo risaliva a un atto del 2006, mentre i danti causa del ricorrente avevano a loro volta acquistato nel 2005.

Il Tribunale rigetta la domanda, escludendo la complicità dell’ufficiale giudiziario. La Corte d’appello conferma, ma fonda la decisione esclusivamente sull’assenza dell’animus spoliandi in capo alla controricorrente, che aveva agito in forza di una sentenza passata in giudicato. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con quattro motivi, tutti incentrati sulla illegittimità dell’esecuzione nei suoi confronti e sulla confusione tra giudizi operata dal giudice di appello.

La Motivazione della Corte

I quattro motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati infondati. La Corte ricostruisce la fattispecie dello spoglio a mezzo dell’ufficiale giudiziario muovendo dall’art. 1168 cod. civ. e dall’art. 608 cod. proc. civ.: perché lo spoglio sia configurabile occorre che il titolo in forza del quale si procede non abbia efficacia contro il possessore e che l’intervento dell’ufficiale giudiziario sia stato maliziosamente provocato da chi ha richiesto l’esecuzione. Non è necessario un titolo assolutamente abnorme: è sufficiente la sua inefficacia verso il possessore, ma la richiesta deve provenire da un istante consapevole dell’arbitrarietà della propria domanda.

Il collegio richiama un consolidato indirizzo (Cass. n. 10273 del 2011, Cass. n. 18179 del 2007, Cass. n. 3164 del 2003, Cass. n. 6081 del 1998, Cass. n. 1040 del 1998, Cass. n. 1008 del 1996, Cass. n. 1964 del 1994) e precisa, con Cass. n. 1294 del 1997, che non basta l’intento di sostituire il proprio all’altrui possesso: serve il dolo dello spogliatore. Con Cass. n. 2676 del 1963 aggiunge che l’ipotesi prescinde da ogni concorso consapevole dell’ufficiale giudiziario.

Sul piano del merito, la Corte rileva che la decisione impugnata si fonda unicamente sull’insussistenza dell’animus spoliandi. Le censure sulla qualità di successore a titolo particolare non colgono quindi la ratio decidendi, perché il giudice di appello, a differenza del primo giudice, ha basato la pronuncia solo su quel presupposto. La legittimità del titolo giudiziale della controricorrente e l’assenza di malizia sono state desunte da una serie di elementi di fatto, tra cui la costante presenza del ricorrente nel corso degli accessi dell’ufficiale giudiziario.

Il profilo della priorità della trascrizione del titolo giudiziale rispetto all’atto di acquisto del ricorrente è estraneo a questa sede, perché investe il giudizio petitorio. Quanto alla tutela esperibile, la Corte conferma che il ricorrente avrebbe dovuto proporre l’opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. o le opposizioni esecutive, richiamando Sez. III n. 15874 del 2019: l’azione possessoria è proponibile solo se il titolo esecutivo è inefficace verso lo spoliatus o se l’avente diritto è stato immesso nel possesso di un immobile diverso da quello contemplato nel titolo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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