Appalto: eccezione di inadempimento sospende ma non libera dal corrispettivo (Cass. civ. Sez. II n. 32996 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. non ha effetti liberatori, ma solo sospensivi, potendo gli effetti liberatori scaturire unicamente dalla risoluzione del contratto. Allorché siano accertati vizi dell’opera, il diritto dell’appaltatore alla percezione del compenso permane se e nella misura in cui una parte dell’opera rimanga in qualche modo utilizzabile e utilizzata, sì che il committente ne tragga effettivo giovamento. Il diritto al compenso va invece escluso quando l’inadempimento dell’appaltatore sia totale e assoluto, così da rendere l’intera opera del tutto inadatta alla sua destinazione, da comportare un difetto funzionale della causa del contratto e da legittimare il committente a chiederne la risoluzione.
Il Fatto
Una società committente convenne in giudizio l’appaltatrice per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai difetti dei lavori di galvanizzazione di accessori, quantificati in euro 76.859,34; in un giudizio riunito l’appaltatrice chiese a sua volta il pagamento del corrispettivo residuo per le lavorazioni eseguite. Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 379/2017, accolse la domanda della committente, rigettando quella dell’appaltatrice.
La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 260/2021, accolse parzialmente l’impugnazione dell’appaltatrice, riducendo l’importo dovuto a euro 56.859,34 e confermando la condanna alle spese. Ritenne l’eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1667 cod. civ. inammissibile quale questione nuova, e nel merito confermò la sussistenza dei vizi e il diritto della committente al risarcimento. Secondo il giudice di appello, l’eccezione di inadempimento sollevata dalla committente giustificava il mancato pagamento del corrispettivo all’appaltatrice.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha proposto otto motivi. La Suprema Corte ha rigettato i primi sei e dichiarato assorbito l’ottavo, accogliendo soltanto il settimo. Varie censure sono state ritenute inammissibili per carenza di interesse: dichiarata l’inammissibilità dell’eccezione di decadenza, il giudice d’appello si è spogliato della potestas iudicandi, con la conseguenza che le argomentazioni di merito svolte a titolo di ad abundantiam restano prive di valenza decisoria e non devono essere impugnate.
La Corte ha confermato la regola per cui, ove il giudice dichiari l’inammissibilità di una domanda, di un motivo di impugnazione o di un’eccezione e ne esamini comunque il merito, le relative argomentazioni sono ininfluenti ai fini della decisione: la parte soccombente è tenuta a censurare solo la dichiarazione di inammissibilità, che costituisce la vera ragione della pronuncia richiamando, tra l’altro, Cass. Sez. Un. n. 3840 del 2007. Ha inoltre escluso la configurabilità del vizio di ultrapetizione, spettando al giudice accertare d’ufficio la tempestività dell’eccezione; la proposizione del motivo di appello ha devoluto al giudice del gravame l’intera questione della decadenza dalla garanzia.
Quanto al quarto motivo, la sentenza impugnata si fonda su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé idonea a sorreggere la decisione, con conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe a pena di inammissibilità. Sul quinto motivo, la Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, e che le censure agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non possono risolversi in un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, insindacabile in sede di legittimità.
Il settimo motivo è stato accolto. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, nel rigettare la domanda di pagamento del corrispettivo, ha fatto falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ., poiché l’eccezione di inadempimento ha effetti solo sospensivi e non liberatori. Ha inoltre ritenuto violati gli artt. 1667 e 1668 cod. civ.: accertati i vizi, il diritto dell’appaltatore al compenso permane se e nella misura in cui l’opera resti utilizzabile e utilizzata; la sentenza, avendo accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria e non avendo pronunciato la risoluzione, ha di fatto presupposto un inadempimento non totale, con la conseguenza che avrebbe dovuto riconoscere il diritto dell’appaltatrice al compenso.
La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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