Diritto al buono pasto per il turno notturno di dodici ore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21690 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto alla mensa e al buono pasto previsto dall’art. 29, comma 2, CCNL integrativo Comparto Sanità del 2001 è legato al diritto alla pausa e prescinde dal tempo, anche notturno, della prestazione. La particolare articolazione dell’orario che radica il beneficio è quella collegata alla fruizione di un intervallo lavorato non retribuito, sicché rileva solo che il dipendente osservi un orario giornaliero eccedente le sei ore ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 66/2003. Le parti sociali non hanno previsto alcuna fascia oraria di consumazione del pasto quale condizione del diritto, né l’amministrazione può restringere il novero degli aventi diritto in presenza di una turnazione continuativa di dodici ore, in difetto di prova che il servizio mensa sia stato assicurato nei giorni di effettiva presenza.
Il Fatto
Un dipendente turnista di una struttura ospedaliera agisce per l’accertamento del diritto alla mensa, o in via sostitutiva al buono pasto, per il periodo dal 2011 al 2017, durante il quale ha prestato attività in turni di dodici ore, anche notturni, domenicali e festivi. La mensa aziendale era chiusa e il servizio risultava assicurato solo nei giorni feriali, in una fascia oraria limitata.
Il Tribunale di Benevento respinge la domanda. La Corte d’Appello di Napoli riforma la decisione e riconosce il diritto al rimborso dei buoni pasto non ricevuti, qualificando il turno continuativo di dodici ore come particolare articolazione dell’orario rilevante ai sensi della clausola collettiva. La struttura sanitaria ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, del CCNL integrativo Comparto Sanità del 29.9.2001 e dell’art. 8 d.lgs. n. 66/2003, sostenendo che la clausola non istituisce di per sé il diritto alla mensa e che il buono pasto presuppone l’effettuazione della pausa pranzo. La Corte lo dichiara infondato, muovendo dalla questione di quale sia la particolare articolazione dell’orario che attribuisce il diritto.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, espresso da Cass. n. 5547 del 2021 e confermato da Cass. n. 15629 del 2021, n. 32113 del 2022, n. 9206 del 2023 e n. 25622 del 2023. La fruizione del pasto, e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto di natura assistenziale e non retributiva, è prevista in un intervallo non lavorato. Il lavoratore ha diritto all’intervallo quando l’orario giornaliero eccede le sei ore, per il recupero delle energie psicofisiche e l’eventuale consumazione del pasto.
Le parti sociali non hanno espresso alcuna volontà che l’attività lavorativa collegata alla pausa sia prestata nelle fasce orarie normalmente destinate al pasto. Una simile volontà avrebbe dovuto essere chiaramente espressa, con l’indicazione delle fasce orarie rilevanti, che invece mancano. La Corte richiama altresì Cass. n. 15614 del 2015, che in analoga fattispecie aveva considerato i verbali del 13 dicembre 1996 e del 16 dicembre 2008 indici di comportamenti delle parti sociali favorevoli a riconoscere nel turno continuativo di dodici ore, dalle 20.00 alle 8.00, la particolare articolazione dell’orario di cui all’art. 29 del CCNI.
Ferma la disponibilità delle risorse, l’amministrazione non poteva dunque restringere il novero degli aventi diritto rispetto alla clausola contrattuale e all’interpretazione consolidata. La sentenza impugnata è conforme a tali principi. Il secondo motivo è invece inammissibile: sollecita una rilettura delle deposizioni testimoniali e non è autosufficiente, poiché non indica in quali atti dei gradi di merito la questione sarebbe stata dedotta. L’omesso esame di risultanze istruttorie, del resto, non integra il vizio dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che concerne un fatto storico determinato e decisivo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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