Inammissibile l’intervento in cassazione del successore a titolo particolare (Cass. civ. Sez. I n. 10181 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, e in particolare la società beneficiaria di scissione parziale, può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità. Manca, infatti, una espressa previsione normativa che consenta al terzo la partecipazione a quella autonoma fase processuale con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito. L’inammissibilità dell’intervento è dichiarata d’ufficio e le relative voci di spesa sono compensate.

Il Fatto

Una società conduttrice propone ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. La corte territoriale aveva valorizzato il cospicuo credito della locatrice per canoni non pagati, l’operatività della clausola solve et repete e l’assenza di una garanzia concretamente prestata nel termine assegnato dal tribunale.

La ricorrente affida l’impugnazione a cinque motivi. Resiste la società creditrice con controricorso, mentre la beneficiaria della scissione parziale della creditrice interviene in giudizio con memoria di costituzione corredata di procura.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina anzitutto la posizione dell’interventrice. Osserva che il successore a titolo particolare può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità. Manca, difatti, una espressa previsione normativa che consenta al terzo la partecipazione a quella autonoma fase con facoltà di difesa, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che restano quelle che hanno partecipato al giudizio di merito. Sul punto richiama le Sezioni Unite n. 8557/23 e, tra le più recenti, la Cass. n. 22277/23. L’intervento è dunque inammissibile, con compensazione delle relative voci di spesa.

Nel merito, tutti i motivi sono dichiarati inammissibili. Il primo, relativo agli artt. 6 e 15, ultimo comma, l.fall., è anzitutto inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo stato oggetto di rinuncia in memoria a seguito di un accordo transattivo; e comunque perché non si confronta con le statuizioni della corte d’appello e mira a un sindacato di merito. La contestazione del credito, per quanto seria, non equivale alla sua inesistenza: l’esistenza del credito è dato oggettivo, che non dipende dall’opinione soggettiva del debitore. Ne deriva l’assorbimento del quarto motivo.

Il secondo motivo, sulla normativa emergenziale di cui all’art. 10, comma 1, del d.l. n. 23/2020, è inammissibile perché la mancanza di colpevolezza dell’inadempimento non comporta di per sé l’impotenza solo transitoria e non strutturale a soddisfare le obbligazioni; la corte d’appello aveva accertato un debito rilevante già antecedente al lockdown.

Il terzo motivo è carente di specificità: non indica quando i contratti siano stati prodotti né ne riporta il contenuto, e quanto al bilancio non contrasta l’accertamento di fatto sulla modesta liquidità. La censura mira a sovvertire l’apprezzamento del giudice di merito, oltre i limiti consentiti dalla novella dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. L’ultimo motivo è infine generico, risultando la consulenza ipotizzata di natura meramente esplorativa, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 3086/22.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile nel suo complesso, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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