Illegittima l’inammissibilità delle produzioni ex art. 184 cod. proc. civ. ante riforma (Cass. civ. Sez. 2 n. 2047 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che demanda le controversie al foro di una determinata città, priva dell’aggettivo “esclusivo” o di espressioni equivalenti di univoco significato, non attribuisce a quel foro carattere esclusivo, ma lo qualifica come facoltativo, con la conseguenza che l’eccezione di incompetenza deve contestare tutti i fori concorrenti. In tema di procedimento civile, laddove il giudice, ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis, assegni alle parti un termine perentorio per la produzione di documenti, tale produzione deve ritenersi tempestiva e ammissibile, non potendosi opporre la tardività rispetto ai termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ.. La perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva e non è soggetta a preclusioni, potendo essere prodotta anche in appello.

Il Fatto

Una società appaltatrice convenne in giudizio la committente per ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo di un contratto di appalto per la realizzazione delle strutture di copertura di un palaghiaccio. La società convenuta eccepì l’incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, dedusse vizi e difformità dell’opera, chiedendo il risarcimento del danno per il ritardo.

Il Tribunale rigettò l’eccezione e accolse la domanda, ritenendo generiche le contestazioni. La Corte d’appello confermò la decisione, escludendo il carattere esclusivo del foro designato in contratto e giudicando tardive le produzioni documentali effettuate con la prima memoria ex art. 184 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i sette motivi di ricorso, rigettando il primo, relativo all’incompetenza territoriale. In proposito, ha richiamato il principio per cui la designazione convenzionale di un foro come esclusivo richiede una volontà inequivoca, che non può desumersi da una clausola che si limita a demandare le controversie al “Foro di Catania”, senza ulteriori specificazioni. In mancanza di tale univoco contenuto, il foro designato è da qualificare come facoltativo.

La Corte ha, invece, ritenuto fondato il sesto motivo, con cui si censurava la declaratoria di tardività delle memorie e delle produzioni effettuate ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ. (nel testo anteriforma 2005, applicabile al giudizio). La sentenza impugnata aveva ritenuto tardiva tale produzione, in quanto effettuata oltre il termine previsto dall’art. 183 cod. proc. civ. per le attività assertive. La Cassazione ha chiarito che, quando il giudice esercita il potere di rinvio ad altra udienza per l’ammissione dei mezzi di prova, assegnando alle parti un termine perentorio per produrre documenti, tale produzione è tempestiva e ammissibile, anche se successiva ai termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ.

Quanto alla seconda ragione posta a fondamento della decisione di appello, la Corte ha precisato che l’eccezione di inadempimento era stata sufficientemente illustrata e che la perizia di parte, costituendo una mera allegazione difensiva, non è soggetta a preclusioni e può essere prodotta anche in appello, come già affermato dalle Sezioni Unite.

La Corte ha, pertanto, accolto il sesto motivo, dichiarando assorbiti i restanti, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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