Motivo di cassazione inammissibile se non indica l’atto di deduzione (Cass. civ. Sez. I n. 1577 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che prospetti questioni non affrontate nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non allega che esse furono dedotte nel giudizio di merito e non indica in quale atto lo abbia fatto. L’onere di specificità del motivo impone di consentire alla Corte il controllo ex actis, poiché il giudizio di legittimità non può svolgere indagini e accertamenti di fatto esorbitanti dalla sua funzione. La mancata acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., non integra di per sé un vizio del procedimento di secondo grado, ma è deducibile solo se la parte indichi gli elementi decisivi che da quel fascicolo si sarebbero potuti trarre. La denuncia di un vizio processuale non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa.
Il Fatto
Un contribuente proponeva querela di falso, in via incidentale, nell’ambito di un giudizio tributario relativo alla debenza di tributi locali. Oggetto della contestazione era la sottoscrizione, a sua apparente firma, apposta per ricevuta su una cartolina postale di ritorno del 1997, riguardante una cartella esattoriale.
Il Trib. Ascoli Piceno rigettava la querela con sentenza n. 219/2013. La App. Ancona, con sentenza n. 156/2019, respingeva il gravame, valorizzando la consulenza tecnica d’ufficio e la deposizione di un dipendente dell’ente postale. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resistevano l’Agenzia delle Entrate e la società postale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 223 c.p.c. e dell’art. 347, terzo comma, c.p.c., sostenendo che l’originale della cartolina sarebbe stato prodotto senza le modalità prescritte. La doglianza è però nuova: nella sentenza impugnata non si rinviene alcun cenno a quella critica.
Sul punto la Corte richiama un principio consolidato: chi prospetta questioni assenti nella decisione impugnata deve non solo allegare l’avvenuta deduzione in merito, ma anche indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire il controllo ex actis (Cass. n. 15430/2018). Sono precluse le domande nuove e le nuove questioni di diritto che postulino accertamenti di fatto (Cass. n. 15196/2018). Nel merito, peraltro, i provvedimenti degli artt. 223 e 224 c.p.c. sono rimessi alla discrezionalità del giudice istruttore e nessuna nullità è comminata per il loro mancato puntuale adempimento.
Il secondo motivo deduce che la Corte di appello avrebbe deciso senza il fascicolo di primo grado. La Corte ricorda che la mancata acquisizione non integra di per sé un vizio del procedimento, ma è deducibile solo se la parte alleghi gli elementi essenziali e decisivi che da quel fascicolo si sarebbero potuti trarre e non rilevabili aliunde (Cass. Sez. 6-1 n. 27691 del 2017; Cass. Sez. 6-3 n. 20631 del 2018). Nella specie la questione non risulta sottoposta al giudice di merito e la doglianza è formulata in astratto.
La Corte ribadisce che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa; è quindi inammissibile l’impugnazione che lamenti un mero vizio del processo senza prospettare le ragioni della lesione (Cass. n. 26419/20).
Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, attiene al merito e si risolve in considerazioni personali sulla metodologia del consulente. Quanto alla testimonianza del dipendente postale, l’incapacità a testimoniare è limitata ai soggetti legittimati a costituirsi in nome e per conto della società, non ai dipendenti, e comunque l’incapacità necessitava di tempestiva deduzione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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