Obbligo della stazione appaltante di individuare le cave nell’appalto integrato (Cass. civ. Sez. I n. 2640 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’appalto integrato di opera pubblica l’individuazione delle cave idonee all’estrazione dei materiali da costruzione è rimessa alla stazione appaltante, la quale vi deve provvedere già in sede di progetto definitivo. Il carattere derogatorio della disciplina dell’appalto integrato, prevista dall’art. 19, primo comma, lettera b), della legge n. 109/1994, ne impone un’interpretazione restrittiva e impedisce di trasferire all’appaltatore gli studi e le indagini preliminari di compiuta individuazione dell’opera, che non possono collocarsi dopo la redazione del progetto definitivo. La risoluzione per inadempimento può essere negata quando i reciproci inadempimenti delle parti non raggiungono la gravità richiesta. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che non censuri la ragione decisiva su cui il giudice di merito ha fondato il rigetto.
Il Fatto
Una società appaltatrice, in proprio e quale mandataria di un raggruppamento temporaneo, assunse da una società committente, con contratto del 2005, l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di adeguamento e ammodernamento di un tratto stradale, per un corrispettivo di quasi trenta milioni di euro. Nel 2013 la committente risolse il contratto per inadempimento dell’appaltatore ai sensi degli artt. 136 e 138 del d.lgs. n. 163/2006.
L’appaltatrice, dopo un accertamento tecnico preventivo, convenne la committente davanti al tribunale chiedendo che fosse accertata la risoluzione per colpa della stazione appaltante e la condanna a restituzioni e risarcimenti. Il tribunale dichiarò la risoluzione per inadempimento della committente. La Corte d’appello rigettò le impugnazioni di entrambe le parti. Ricorrono in cassazione principale e incidentale.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi del ricorso principale censuravano l’utilizzazione degli esiti dell’accertamento tecnico preventivo, reputato privo del requisito dell’urgenza e sostituitosi alla procedura di accordo bonario e al giudizio della commissione di collaudo. La Corte li ha dichiarati inammissibili: essi non censurano la ragione dirimente della sentenza, secondo cui i fatti realmente decisivi desunti dalla relazione erano in gran parte provati dai documenti in atti e quindi esaminabili anche prescindendo dall’accertamento preventivo. La valutazione sull’urgenza, involgendo un giudizio di fatto, resta riservata al giudice del merito.
Il terzo motivo investiva il cuore della vicenda. La committente sosteneva che, nell’appalto integrato, l’individuazione dei siti estrattivi gravasse sull’appaltatore. La Corte ha ricostruito la disciplina ratione temporis applicabile, ricavando dalla successione dei livelli di progettazione e dalle norme sul progetto definitivo ed esecutivo che l’obbligo di individuare le cave appartiene alla stazione appaltante. L’art. 140, terzo comma, del d.P.R. n. 554/1999 conferma che il progetto esecutivo non può introdurre variazioni alla qualità e alle quantità delle lavorazioni del progetto definitivo.
La Corte ha poi richiamato il proprio orientamento in tema di indagini preliminari a carico del committente e ha aggiunto che, una volta ottenuta l’autorizzazione all’uso di una nuova cava, si sarebbe posto un problema di adeguamento del progetto, ancora di pertinenza della stazione appaltante. La conclusione della Corte d’appello sull’equivalenza dei reciproci inadempimenti e sulla loro insufficiente gravità non risulta scalfita.
Il quarto motivo, fondato sulle clausole del capitolato, è stato parimenti respinto: il carattere derogatorio della disciplina dell’appalto integrato impone interpretazione restrittiva, così che neanche le pattuizioni contrattuali possono far gravare sull’appaltatore un obbligo che la legge assegna alla stazione appaltante, determinando altrimenti un’alterazione della gara.
Restano i motivi sul tema delle riserve e dei danni. La Corte ha confermato che l’eccezione di transazione è eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio ove gli elementi fattuali emergano dagli atti, come era accaduto. Ha poi ribadito che, in materia di appalto pubblico, il contenuto dell’obbligo restitutorio a carico della committente si determina con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e al corrispettivo originariamente pattuito, non al valore venale dei beni. Quanto al danno curriculare e a quello all’immagine, ha escluso il risarcimento per difetto di allegazione e prova del pregiudizio effettivo, non potendosi il danno all’immagine presumere. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati rigettati, con compensazione integrale delle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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