Responsabilità dell’avvocato e inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 1033 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, il motivo di ricorso per cassazione che contesti la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito è inammissibile, poiché il sindacato di legittimità sulla motivazione incontra il limite della cosiddetta doppia conforme in facto, non ricorrendo la quale il ricorrente ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di appello, dimostrando che esse siano tra loro diverse (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.). Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, non risultando sufficiente la mera contestazione dell’esito della valutazione probatoria. Le dichiarazioni di apprezzamento o di elogio espresse dal cliente sull’opera del difensore non integrano confessione stragiudiziale, avendo ad oggetto valutazioni e non fatti a sé sfavorevoli (artt. 2730 e 2732 cod. civ.).
Il Fatto
Una società conferiva a un avvocato molteplici mandati professionali, stragiudiziali e giudiziali, nell’ambito di controversie verso un terzo. La società agiva poi in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dei mandati e per l’accertamento della congruità dei compensi già corrisposti per l’assistenza stragiudiziale.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda, risolveva per inadempimento imputabile al difensore i mandati conferiti per il precetto e il giudizio di opposizione, per la procedura esecutiva immobiliare e la relativa opposizione e per la fase di reclamo, accertando che nulla fosse dovuto a titolo di compensi. La Corte d’appello rigettava il gravame, confermando la decisione di prime cure. Il difensore ricorreva allora per cassazione, articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava l’omessa valutazione unitaria dei fatti e la violazione dell’art. 116, primo comma, cod. proc. civ., sostenendo che i giudici di merito avessero ricostruito erroneamente l’attività professionale svolta, in particolare in relazione all’intimazione del precetto e alla ritenuta invalidità della cauzione.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Osserva che il ricorrente, con tale mezzo, contesta l’esito di un’attività di valutazione dei fatti di causa e denuncia una serie di omissioni per indurre la Corte a riesaminare la tenuta della motivazione. Ricorda che lo scrutinio della motivazione sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. presuppone l’assenza di una doppia conforme in facto, con onere del ricorrente di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di appello, dimostrando che siano tra loro diverse, citando al riguardo Cass. n. 26860 del 2014, Cass. n. 26774 del 2016, Cass. n. 20994 del 2019 e, da ultimo, Cass. n. 5947 del 2023.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., il Collegio precisa che il sindacato sull’attività valutativa delle prove è configurabile solo nei casi in cui si applichi il libero apprezzamento in riferimento a una prova vincolata a determinati criteri di valutazione, ovvero si dichiari di applicare un parametro legale a una prova liberamente apprezzabile, richiamando Cass. Sez. 3 n. 11892 del 2016.
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva l’errata applicazione degli artt. 2730 e 2732 cod. civ., sostenendo che le dichiarazioni di apprezzamento della cliente integrassero confessione stragiudiziale. Anche tale motivo è dichiarato inammissibile, perché non critica adeguatamente la ratio decidendi: il valore confessorio è escluso per le affermazioni valutative, potendo assumerlo solo le dichiarazioni aventi ad oggetto fatti a sé sfavorevoli. La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 7074 del 2017, secondo cui il motivo che non consideri le ragioni che sorreggono la decisione impugnata è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, con sanzione dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ..
Gli ulteriori motivi, relativi all’omesso esame di circostanze rilevanti e alla violazione dell’art. 2226 cod. civ. nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., sono parimenti dichiarati inammissibili, in quanto non incentrati sulla denunciata violazione di diritto e volti a contrapporre argomentazioni difensive già valutate. La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con la specifica indicazione delle affermazioni in diritto della sentenza gravata, richiamando Cass. Sez. Un. n. 10313 del 2006.
Il ricorso è conclusivamente dichiarato inammissibile. La Corte condanna la ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo, e, rilevato il carattere pretestuoso e inconferente delle censure, applica la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre alla sanzione a favore della Cassa Ammende.
Nota della Redazione
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