Lavori extracontrattuali e variazione del prezzo a corpo (Cass. civ. Sez. II n. 5898 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le opere eseguite dall’appaltatore su richiesta del committente, non comprese nel progetto originario e prive di autonomia rispetto all’opera appaltata, costituiscono oggetto di un nuovo e autonomo negozio, la cui prova non incontra i limiti degli artt. 2722 e 2723 cod. civ., non trattandosi di patto aggiunto o contrario al contratto scritto. Ove le opere integrino lavori extracontrattuali — per individualità distinta o per variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge — l’appaltatore ha diritto al compenso anche quando il prezzo sia stato determinato a corpo, e la relativa autorizzazione del committente può essere provata con ogni mezzo, comprese le presunzioni. La forma scritta è richiesta solo quando le variazioni siano dovute all’iniziativa dell’assuntore, ai sensi dell’art. 1659 cod. civ.; per le variazioni ordinate dal committente opera invece l’art. 1661 cod. civ.
Il Fatto
Un committente ottiene decreto ingiuntivo per il pagamento di opere appaltate e di ulteriori opere eseguite oltre il contratto. Propone opposizione, negando di aver mai ordinato lavori diversi da quelli pattuiti e contestando la difformità dell’esecuzione, il ritardo e la qualità dei materiali.
Il Tribunale accoglie parzialmente l’opposizione e riduce la pretesa; la Corte d’appello, disposta nuova consulenza tecnica, conferma la spettanza del compenso per le opere aggiuntive e ridetermina il dovuto. Il committente ricorre per cassazione con tre motivi; l’appaltatore propone ricorso incidentale sulla quantificazione del residuo.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge entrambi i ricorsi. In via preliminare dichiara inammissibile, perché tardiva, la memoria illustrativa depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., depositata lunedì 12 febbraio 2024 a fronte dell’adunanza camerale del 20 febbraio. I termini computati a ritroso, osserva, scontano la proroga al primo giorno non festivo: il dies ad quem va individuato nel giorno non festivo cronologicamente precedente, altrimenti l’intervallo minimo garantito subirebbe un’abbreviazione.
Sul primo motivo — asserita ultra-petizione per avere la Corte di merito esteso la condanna anche ai lavori del contratto originario — la Corte rileva che l’importo ingiunto comprendeva sia i capannoni previsti dall’appalto sia le opere aggiuntive, e che la consulenza tecnica aveva accertato l’esecuzione a regola d’arte. La contestazione sulle deposizioni testimoniali è inammissibile: la scelta della prova più convincente rientra nel prudente apprezzamento ex art. 116 cod. proc. civ., sindacabile solo nei rigorosi limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il secondo motivo, relativo all’incapacità a deporre del direttore dei lavori, è infondato: l’eccezione ex art. 246 cod. proc. civ. va sollevata prima della deposizione e non può essere avanzata per la prima volta in legittimità. L’interesse di mero fatto non esclude la capacità, ma incide sull’attendibilità del teste. Quanto all’art. 2723 cod. civ., la limitazione non opera per i lavori extracontrattuali, che non costituiscono appendice del contratto scritto.
Il terzo motivo è respinto nel merito. Le opere aggiuntive, distinte dall’originaria prestazione, integrano lavori extracontrattuali, la cui pattuizione non esige forma scritta. La Corte distingue le varianti in corso d’opera, obbligatorie per l’appaltatore quando rientrino nel piano dell’opera, dai lavori che, pur connessi, presentano individualità distinta: solo questi ultimi esigono un nuovo appalto. Nella specie la loro commissione è stata provata per testi.
Il ricorso incidentale, che denuncia un errore di calcolo del consulente sul residuo, è parimenti infondato: la Corte ricostruisce gli acconti versati e conferma la determinazione del corrispettivo ancora dovuto. Le spese sono compensate per metà, con condanna del ricorrente principale alla refusione della residua metà.
Nota della Redazione
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