Ricorso inammissibile per motivi non specifici e danno non provato (Cass. civ. Sez. II n. 16370 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità la parte che denunci l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve dedurre specificamente il relativo error in procedendo, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non potendo la Corte rilevarlo d’ufficio. La sentenza può contenere una pronuncia implicita su una questione connessa a una tesi difensiva, allorché la decisione risulti logicamente incompatibile con l’omessa valutazione contestata. Nel risarcimento per inadempimento del preliminare di vendita, il promissario acquirente danneggiato non beneficia del danno in re ipsa, vigente solo in favore del promittente venditore, e deve quindi fornire la prova dell’effettiva esistenza dei pregiudizi richiesti, quand’anche liquidati in via equitativa. I motivi di ricorso che non attingano una ratio decidendi autonoma della pronuncia impugnata sono inammissibili per difetto di interesse.

Il Fatto

Con contratto del 1985 alcuni promittenti venditori si obbligavano a trasferire al promissario acquirente alcuni immobili, dietro pagamento di un prezzo in parte subordinato al rilascio di una concessione edilizia e all’uscita degli inquilini. Il promissario non versava la rata al verificarsi delle condizioni. Gli eredi dei venditori agivano in giudizio per la risoluzione per inadempimento o, in subordine, per l’annullamento per errore essenziale sulla qualità del contraente. Il promissario, a sua volta, chiedeva l’esecuzione in forma specifica e il risarcimento, deducendo che i beni erano stati venduti a terzi.

Riuniti i giudizi, il Tribunale rigettava la domanda ex art. 2932 cod. civ. e quella di risoluzione, accogliendo invece l’annullamento per errore. La Corte d’Appello, in parziale riforma, rigettava l’annullamento e condannava i venditori alla restituzione pro quota di una somma, oltre interessi. Contro tale pronuncia il promissario proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’inadempimento dei venditori. La Corte osserva che l’omessa pronuncia su domanda o eccezione integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, da far valere con la specifica deduzione del relativo error in procedendo. Nel caso concreto, tuttavia, i giudici di merito avevano ritenuto che la proposizione della domanda costituisse offerta di pagamento e che il promissario non fosse inadempiente, avendo diritto al risarcimento: esiste quindi una pronuncia implicita su questione connessa a una tesi difensiva, che esclude il vizio. Il motivo è respinto.

Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, investivano la quantificazione del danno e l’interpretazione del contratto. La Corte respinge l’eccezione di difetto di autosufficienza, perché il ricorso riporta integralmente le clausole contrattuali. Nel merito ribadisce che l’interpretazione del contratto è accertamento in fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei canoni di ermeneutica o per motivazione inadeguata, e che non basta proporre una lettura diversa da quella accolta.

La Corte precisa poi che, una volta qualificato il contratto come compravendita e imputato l’inadempimento al promittente venditore, il danno è correttamente individuato nella differenza tra il valore commerciale del bene al momento della definitività dell’inadempimento e il prezzo pattuito, con prevedibilità valutata al momento in cui il debitore poteva scegliere tra adempimento e inadempimento. Tali criteri, però, postulano la prova dell’esistenza dei pregiudizi.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio: mentre l’azione del promittente venditore per l’inadempimento del promissario implica un danno in re ipsa, non necessitante di prova, l’azione risarcitoria del promissario acquirente esige che i danni siano conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento e siano provati nella loro effettiva esistenza. I motivi sono quindi inammissibili.

Il quarto motivo censurava l’esclusione della condanna di uno dei promittenti. La Corte ricorda che, quando la sentenza si fondi su più ragioni autonome, l’omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il gravame avverso le altre. Il quinto motivo, relativo alle spese, è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e riferibilità alla decisione impugnata. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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