Appalto, prova testimoniale e non contestazione dei vizi (Cass. civ. Sez. II n. 20202 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, la scelta, l’interpretazione e la valutazione delle risultanze probatorie sono riservate al giudice del merito, cui spetta anche decidere quali prove siano idonee alla formazione del proprio convincimento; non è dunque configurabile l’omessa motivazione su un punto decisivo quando il giudice di merito abbia adeguatamente illustrato le ragioni del proprio convincimento sull’assenza di prova del danno. Il fatto non contestato non equivale al fatto provato: il giudice deve comunque sottoporlo a controllo, non potendosi dedurre dall’accertamento di un fatto materiale l’ammissione di un fatto diverso e più ampio. Nel regime posteriore alla legge n. 69/2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può compensare le spese ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., senza che la Cassazione possa sindacare la legittimità del ricorso a tale potere.

Il Fatto

Un committente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da una ditta per il saldo dei lavori di ristrutturazione di un appartamento. Assumeva che il preventivo accettato indicasse una somma omnicomprensiva dell’IVA e, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni per i vizi riscontrati e per la ritardata esecuzione dei lavori, protrattasi fino all’ottobre 2015.

Il Tribunale, esperita consulenza tecnica, revocava il decreto ingiuntivo e riconosceva un residuo credito in favore del committente. La Corte d’Appello, in accoglimento di uno dei tre motivi di gravame, condannava il committente a corrispondere la somma residua oltre IVA e interessi moratori, riconoscendogli solo una modesta somma per i lavori di ripristino. Proponeva ricorso per cassazione il committente, con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la mancata ammissione delle prove testimoniali, reiterate in grado d’appello, e l’omessa motivazione sulla loro esclusione, con riferimento a fatti qualificati come decisivi. La Corte ha dichiarato il mezzo inammissibile, rilevando che la Corte d’Appello aveva adeguatamente e congruamente motivato l’interpretazione delle risultanze probatorie, ponendo a fondamento della decisione l’assenza di adeguata produzione documentale idonea a dimostrare il danno da ritardata consegna e da cattiva esecuzione.

La Corte ha ricordato che sono riservate al giudice del merito non solo l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ma anche la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. sez. 2, n. 19717 del 2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 del 2019). Il vizio di motivazione per omissione è configurabile solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi, ovvero quando sussista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava l’omesso esame del riconoscimento dei vizi per facta concludentia, ravvisato nel ritiro delle chiavi dell’immobile, circostanza mai contestata. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.: non risultava indicato quali vizi fossero stati lamentati e a quali riparazioni l’appaltatore si fosse obbligato senza intervenire. La Corte ha affermato che non vi è equivalenza concettuale tra fatto non contestato e fatto provato (Cass. Sez. 6-2, n. 8969 del 2015), poiché il primo è un a priori rispetto al secondo, che costituisce la risultante eventuale dell’istruzione probatoria.

Con il terzo motivo il ricorrente censurava la regolamentazione delle spese, assumendo che la soccombenza reciproca imponesse la compensazione. La Corte ha rigettato la doglianza, richiamando il principio per cui, nel regime posteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69/2009, in caso di accoglimento parziale il giudice può compensare le spese ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., spettando al giudice del merito valutarne la misura (Cass. Sez. U. n. 32061 del 2022). La Cassazione vigila unicamente sull’impossibilità di condannare alle spese il soggetto totalmente vincitore. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *