Improcedibilità dell’appello solo per costituzione fuori termine, non per vizi di forma (Cass. civ. Sez. III n. 8173 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione di improcedibilità dell’appello è ricollegata soltanto all’inosservanza del termine di costituzione e non anche all’inosservanza delle sue forme. Le conseguenze di una costituzione avvenuta nel termine ma senza l’osservanza delle forme evocate dall’art. 347, primo comma, cod. proc. civ. soggiacciono al regime delle nullità di cui all’art. 156 cod. proc. civ. e segg. e vanno disciplinate applicando il principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo, anche attraverso l’esame di atti o comportamenti successivi. La nullità che deriva dal vizio formale risulta sanata quando l’appellato si sia costituito senza nulla osservare sulla conformità della copia all’originale, consentendo al giudice di controllare la tempestività dell’appello.
Il Fatto
Il Tribunale aveva accolto la domanda della banca, dichiarando inefficace, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., l’atto di compravendita e la costituzione di fondo patrimoniale posti in essere dai coniugi convenuti. I soccombenti hanno proposto appello dinanzi alla Corte d’appello di Napoli.
I giudici di appello, dopo aver assegnato alle parti termine ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. sulla questione rilevata d’ufficio di improcedibilità, hanno dichiarato l’appello improcedibile. Hanno rilevato che gli appellanti si erano costituiti depositando copie cartacee di documenti informatici senza attestazione di conformità, e avevano depositato i duplicati informatici solo dopo la chiusura della fase di trattazione. Avverso tale pronuncia i coniugi ricorrono per cassazione con due motivi; la cessionaria del credito resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. La Corte muove dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 16598 del 2016, che ha affrontato gli effetti dell’inottemperanza all’obbligo di depositare l’originale dell’atto di citazione notificato quando l’appellante si sia costituito a mezzo della cd. “velina”.
Da quei principi si evince che la improcedibilità è ricollegata solo all’inosservanza del termine di costituzione e non anche all’inosservanza delle sue forme, con esclusione dell’operatività del regime delle nullità per il solo caso di costituzione mancata o avvenuta dopo la scadenza. Le conseguenze di una costituzione avvenuta nel termine ma irregolare nella forma soggiacciono invece al regime delle nullità, essendo quello dell’improcedibilità di stretta interpretazione in quanto di maggior rigore.
Opera dunque il principio della generale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo, che incontra il limite per cui dagli atti del fascicolo deve risultare il momento della notifica dell’atto di appello. L’art. 347 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 165 cod. proc. civ., esige infatti che la costituzione dell’appellante avvenga entro il termine decorrente dal perfezionamento della notificazione nei riguardi dell’appellato.
Nel caso concreto non è in contestazione che gli appellanti si siano costituiti nel termine; la parte appellata, inoltre, nulla ha tempestivamente eccepito sulla costituzione dei primi. Il vizio formale rilevato dalla Corte territoriale, applicando i principi richiamati, non avrebbe potuto determinare le conseguenze esiziali argomentate: da un lato perché l’improcedibilità si produce solo in caso di costituzione fuori termine, dall’altro perché la nullità è sanata dall’avvenuta costituzione dell’appellato senza eccezioni sul vizio formale.
Alla prima udienza la Corte d’appello aveva verificato la ritualità del contraddittorio, prendendo atto che l’appellata si era costituita senza eccepire alcun vizio e difendendosi nel merito, salvo poi formulare l’eccezione di improcedibilità solo dopo la rimessione della causa sul ruolo. A fronte di tale tardiva contestazione, la modalità di costituzione degli appellanti con deposito della copia analogica in luogo del duplicato informatico non poteva comportare l’improcedibilità. La tesi contraria, pur trovando supporto nel regime di obbligatorietà del deposito telematico, si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che consente la sanatoria del vizio formale per aver l’atto raggiunto il proprio scopo. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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