Appalto illecito e insindacabilità dell’accertamento del fatto in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20203 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di somministrazione illecita di manodopera, la genuinità del contratto di appalto richiede la permanenza in capo all’appaltatore dell’esercizio del potere direttivo e organizzativo e l’assunzione del rischio d’impresa. Tale requisito opera anche nell’appalto c.d. leggero o labour intensive: l’utilizzo di mezzi e attrezzature messi a disposizione dal committente non è indizio decisivo di illiceità, purché sussista l’apporto organizzativo dell’appaltatore, quel quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al perseguimento del risultato. L’accertamento sulla sussistenza di tale autonoma organizzazione costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’Appello di L’Aquila, in esito al rinvio disposto dalla Cassazione, confermava l’accoglimento della domanda del lavoratore, dipendente di una cooperativa sociale, volta a ottenere il risarcimento del danno previo accertamento della non genuinità dell’appalto stipulato tra l’azienda sanitaria e la cooperativa, presso cui prestava assistenza sanitaria non medica in una residenza sanitaria per anziani. Il Tribunale aveva condannato l’azienda al pagamento delle differenze retributive in applicazione del CCNL del comparto sanità pubblica.

La sentenza di secondo grado era stata cassata per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della cooperativa. Riassunto il processo, la Corte territoriale confermava la qualificazione dell’appalto come non genuino. L’azienda sanitaria ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 1655 cod. civ., contestando di avere qualificato l’appalto come c.d. pesante e di avere da ciò tratto la conclusione dell’illegittima somministrazione.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo mira a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito, sollecitando una revisione non consentita in sede di legittimità. Non risponde al vero che la Corte d’Appello abbia qualificato l’appalto come pesante: il giudice del rinvio, all’esito di una minuziosa disamina istruttoria, ha ritenuto insussistente l’autonoma organizzazione del lavoro da parte della cooperativa, che deve caratterizzare tutti gli appalti genuini, anche quelli leggeri o labour intensive.

Il principio è conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31128/2021; conf. Cass. n. 22989/2020 e 21413/2019, nonché, da ultimo, Cass. n. 10012/2024). La distinzione tra appalto leggero e pesante rileva essenzialmente per escludere che l’uso di mezzi del committente sia indizio decisivo di illiceità, a condizione che sussista l’apporto organizzativo dell’appaltatore.

L’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, nel definire l’appalto genuino rispetto alla somministrazione, richiama i due elementi dell’art. 1655 cod. civ.: la permanenza del potere direttivo e organizzativo e l’assunzione del rischio di impresa. Su questi aspetti si è concentrato l’accertamento del fatto, in sé insindacabile. Nessun limite alla cognizione del giudice del rinvio poteva derivare dal diverso esito del precedente grado d’appello, essendo la relativa sentenza cassata per nullità da difetto di contraddittorio. Nessun contrasto sussiste con Cass. n. 24572/2022, che ha ribadito gli stessi principi sostanziali e processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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