Notifica postale non riuscita e inerzia del notificante: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 11854 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria è condizionata all’accertamento dell’assenza di colpa del notificante. Questi, appreso dell’esito negativo, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. La notifica postale mai pervenuta al destinatario integra inesistenza della notificazione. La tardiva riattivazione determina decadenza dal potere di impugnare, non sanata dalla costituzione del resistente che abbia preliminarmente eccepito il vizio.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che, in accoglimento dell’appello incidentale del contribuente, aveva annullato l’avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva relativi all’anno di imposta 2006.
In prossimità dell’adunanza camerale il contribuente deposita memoria e, senza difendersi nel merito, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica, deducendone l’inesistenza. La notifica postale non era andata a buon fine per un disservizio del gestore, che aveva rinviato l’invio al mittente anziché inoltrarlo all’ufficio competente per la giacenza di sportello, impedendo il ritiro del plico.
La Motivazione della Corte
Il collegio esamina preliminarmente l’eccezione del contribuente, ritenendo il caso equiparabile a quello della mancata consegna dell’atto per causa non imputabile al notificante. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che sussiste l’inesistenza della notificazione ogniqualvolta ad essa consegua l’omessa consegna dell’atto da notificare.
Richiamate le Sezioni Unite n. 14594 del 2016, la Corte ribadisce che, in caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi — appreso dell’esito negativo — deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini dell’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Sul punto si richiama anche Cass. Sez. Un. n. 13394 del 2022: l’estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria senza esito è condizionata all’assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto. Da un lato occorre che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte; dall’altro che questa non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento.
Nel caso di specie risulta provato e documentato che il destinatario non ha mai ricevuto né avuto possibilità di ricevere l’atto notificato per posta. Solo dopo il deposito della memoria difensiva del controricorrente l’amministrazione ha provveduto a notificare tardivamente il ricorso via PEC.
Né la costituzione in giudizio del resistente può ritenersi avere effetto sanante: la tardività non è vizio soggetto a sanatoria per acquiescenza e il resistente, costituendosi, ha preliminarmente ed esclusivamente eccepito l’inesistenza della notifica. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali; non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo l’amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Nota della Redazione
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