Inammissibili le censure su prova e interpretazione del capitolato in appalto pubblico (Cass. civ. Sez. I n. 12175 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle risultanze istruttorie e l’interpretazione del capitolato speciale d’appalto costituiscono attività riservate al giudice di merito. La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ha disatteso prove legali o ha recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione; diversamente, la doglianza si risolve in una critica al prudente apprezzamento e può essere dedotta, se del caso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Quanto all’interpretazione contrattuale, il ricorrente deve indicare le specifiche norme ermeneutiche assunte come violate e le ragioni dello scostamento, non potendo contrapporre la propria diversa lettura a quella del giudice di merito. In tema di appalto, l’andamento anomalo dei lavori e l’eventuale danno da rallentamento o accelerazione devono essere provati dall’appaltatore, non essendo sufficiente il rispetto dei termini finali né la sola prospettazione di ritardi imputabili alla stazione appaltante.

Il Fatto

Un consorzio cooperativo si era aggiudicato l’appalto per la sopraelevazione di un corpo di una struttura ospedaliera, con lavori consegnati in via d’urgenza ed eseguiti tra il 2008 e il 2011. L’andamento del cantiere fu caratterizzato da ritardi e accelerazioni, con contestazioni reciproche tra l’impresa e la stazione appaltante sulla mancata disponibilità di aree, sulla limitazione degli orari per le lavorazioni rumorose e su modifiche progettuali.

Il consorzio adì il tribunale chiedendo il pagamento di una serie di riserve apposte ai SAL. Il Tribunale di Alessandria accolse parzialmente le domande. La Corte d’appello di Torino, in riforma, respinse tutte le pretese risarcitorie, escludendo la responsabilità della stazione appaltante per l’andamento anomalo dei lavori. Il consorzio propose ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Sul primo, con cui il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 116 c.p.c. e delle norme sul progetto esecutivo negli appalti pubblici, la Corte ha ricordato che la censura relativa alla violazione delle regole di valutazione della prova non può fondarsi su una pretesa erronea disamina del materiale istruttorio. Essa è ammissibile solo se si allega che il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte, disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, o ha recepito senza vaglio critico elementi soggetti a valutazione.

Nel caso concreto il ricorrente ha prospettato vizi del progetto esecutivo non allegati nei gradi di merito, risultando anzi il contrario dalla sentenza impugnata. La doglianza si è così tradotta in un’inammissibile richiesta di rivalutazione in fatto delle risultanze processuali.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’interpretazione del contratto, e quindi anche del capitolato speciale d’appalto, è attività riservata al giudice di merito, censurabile in legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione. Il ricorrente, contestando la lettura della clausola sugli orari delle lavorazioni rumorose, non ha indicato le norme assunte come violate né le ragioni dello scostamento, limitandosi a contrapporre la propria diversa lettura a quella della Corte territoriale.

Il giudice di merito ha escluso che la stazione appaltante abbia abusato della facoltà prevista dal capitolato, chiarendo che l’illegittimità avrebbe richiesto la dimostrazione di un uso della facoltà fuori dalle ipotesi concordate e per finalità estranee all’attività sanitaria, non desumibile dalla sola frequenza delle limitazioni. Anche le censure sulla tardiva consegna di una porzione di cantiere e sugli interventi marginali sono state ricondotte a valutazioni di fatto non sindacabili.

Sul terzo motivo, relativo alla dimostrazione del danno, la Corte ha confermato che i lavori erano stati completati nei termini e a regola d’arte, ma eseguiti dall’impresa senza rispettare né il cronoprogramma né il programma mai approvato. In tale quadro, in presenza di inadempimenti reciproci, non poteva addebitarsi alla stazione appaltante il pregiudizio lamentato in assenza di specifica prova. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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