Deposito non telematico del ricorso per cassazione e improcedibilità (Cass. civ. Sez. I n. 32711 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione depositato con modalità non telematiche, al di fuori dei casi eccezionali tassativamente previsti, è improcedibile. L’art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile ai procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione dal 1° gennaio 2023 per effetto dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, impone ai difensori il deposito degli atti processuali e dei documenti, compresa la nota di iscrizione a ruolo, esclusivamente con modalità telematiche. Le sole deroghe ammesse sono quelle eccezionali di cui all’art. 196-quater, comma 4, disp. att. c.p.c. Ne consegue che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., il ricorso depositato in forma cartacea fuori da quei casi è improcedibile.
Il Fatto
Una società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Trieste aveva dichiarato l’estinzione del giudizio di appello, per mancata rinnovazione della citazione nei confronti di uno degli appellati.
Gli intimati non hanno resistito al ricorso. Il Consigliere delegato allo spoglio ha formulato una proposta di definizione a norma dell’art. 380-bis c.p.c.; a fronte di essa la ricorrente ha chiesto la decisione della causa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto condivisibili le argomentazioni della proposta, che muovono da un dato processuale preciso: il ricorso non risulta depositato con modalità telematiche.
La regola applicabile è quella dell’art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., che per i difensori stabilisce il deposito telematico esclusivo degli atti e dei documenti, compresa la nota di iscrizione a ruolo. La norma opera per tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione a decorrere dal 1° gennaio 2023, in forza dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022.
Il sistema ammette deroghe solo nei casi eccezionali individuati dall’art. 196-quater, comma 4, disp. att. c.p.c. Al di fuori di tali ipotesi tassative, il deposito cartaceo non è idoneo a instaurare validamente il giudizio di legittimità.
Da qui la conseguenza processuale: ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., il ricorso depositato con modalità non telematiche va dichiarato improcedibile. La Corte ha richiamato sul punto il proprio precedente Cass. 20 aprile 2023, n. 10689, posto a sostegno della proposta.
Non essendovi stata resistenza degli intimati, nulla è stato disposto in punto di spese processuali. Trova invece applicazione la statuizione dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., in forza del richiamo contenuto nell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. La ricorrente è stata pertanto condannata al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; è stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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