Termine dilatorio di 60 giorni e raddoppio dei termini nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 12178 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche fiscali, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, per l’emanazione dell’avviso di accertamento, determina di per sé la nullità insanabile dell’atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo, salvo che l’Amministrazione finanziaria provi la ricorrenza di ragioni d’urgenza. L’imminente scadenza del potere impositivo non integra una ragione d’urgenza idonea a giustificare la deroga. In tema di raddoppio dei termini, la disciplina transitoria di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015 fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati, con conseguente non operatività delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 132, legge n. 208/2015. Il raddoppio, però, non trova applicazione per l’IRAP, non essendo le relative violazioni presidiate da sanzioni penali.

Il Fatto

Una società, già attinta da avviso di accertamento, subiva il recupero a tassazione di una quota dei costi di sponsorizzazione sostenuti per gli anni di imposta 2003 e 2005 a favore di un’associazione sportiva. L’Ufficio riteneva le prestazioni sovradimensionate e sovrafatturate rispetto ai costi effettivi. Per entrambe le annualità l’Amministrazione aveva fatto ricorso al raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973, ravvisando fatti astrattamente costituenti reato.

La società impugnava l’atto. Per il 2003, in particolare, l’avviso era stato notificato solo quattordici giorni dopo il ricevimento del processo verbale di constatazione. La Commissione tributaria regionale rigettava le ragioni della contribuente. Quest’ultima, unitamente a un ex socio, ricorreva allora per cassazione affidandosi a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni tra comunicazione del processo verbale e notifica dell’avviso. La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività, rilevando che la doglianza risultava già proposta nei gradi di merito. Nel merito, il motivo è stato accolto: la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui la deroga al termine è ammessa solo a fronte di ragioni d’urgenza provate dall’Amministrazione, e ha ribadito che l’imminente scadenza del termine per l’accertamento non costituisce ragione d’urgenza (Cass. VI-5 n. 8749/2018). L’atto impositivo per il 2003 è dunque nullo.

Il secondo motivo investiva il raddoppio dei termini. Per il 2003 la censura è rimasta assorbita dall’accoglimento del primo. Per il 2005 la Corte ha ritenuto la censura infondata, osservando che la notitia criminis era giunta prima della scadenza del termine originario. Ha inoltre ribadito la legittimità della disciplina transitoria (Cass. V n. 39416/2021), aggiungendo che il raddoppio non opera per l’IRAP, non essendo le relative violazioni assistite da sanzioni penali (Cass. VI-5 n. 10483/2018).

Il terzo motivo, relativo al valore probatorio delle dichiarazioni di terzi contenute nel processo verbale, è stato rigettato. La Corte ha confermato che tali dichiarazioni hanno valore indiziario e possono assurgere a fonte di prova presuntiva, senza necessità di ulteriori indagini dell’Ufficio (Cass. VI-5 n. 9316/2020). Il quarto motivo, imperniato sull’omesso esame di fatti, è stato dichiarato inammissibile, sollecitando una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

Accolto, invece, il quinto motivo. La Corte ha affermato che l’inerenza del costo va valutata in relazione all’attività imprenditoriale nel suo complesso, e non ai ricavi (Cass. V n. 902/2020; Cass. V n. 559/2020). Il giudizio sull’inerenza è quindi qualitativo, non quantitativo, e l’antieconomicità del costo rispetto al ricavo degrada a mero elemento sintomatico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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