Appalto, punteggio zero per errore sull’interpretazione del disciplinare di gara (TAR Campania n. 1091 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, l’attribuzione di un punteggio tecnico negativo per le caratteristiche dei prodotti è illegittima quando la stazione appaltante applica una clausola del disciplinare che impone l’allegazione di rapporti di prova di data non anteriore a diciotto mesi dalla pubblicazione del bando: tale prescrizione, per la sua formulazione testuale, opera solo per i requisiti funzionali cui si riferiscono le prove di laboratorio obbligatorie, non anche per le caratteristiche dei prodotti. Per queste ultime il punteggio è attribuito sulla base di schede tecniche, studi e altra documentazione, cosicché le certificazioni e i rapporti di prova ne costituiscono solo uno dei mezzi di dimostrazione. Ne consegue l’illegittimità dell’aggiudicazione e della graduatoria, con superamento della prova di resistenza ove il punteggio negato sia idoneo a colmare il distacco dal primo graduato.

Il Fatto

Una società ha partecipato alla gara indetta da una centrale di committenza regionale per la fornitura di ausili ospedalieri ad assorbenza, lotto di valore superiore a dieci milioni di euro. La ricorrente si è classificata seconda con 88,00 punti, a fronte di 88,10 attribuiti all’aggiudicataria: uno scarto di 0,10 punti.

Il punteggio negativo contestato riguarda tre sub-criteri della voce “caratteristiche dei prodotti” — presenza di sistemi dermoprotettivi, sistema di controllo degli odori e indicatore di cambio — che alla ricorrente sono stati valutati con 0 punti. La società ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendo anche l’annullamento e il risarcimento in forma specifica, oltre all’inefficacia del contratto ove stipulato. L’aggiudicataria ha eccepito la tardività del ricorso, per essere stato notificato il 30 luglio 2025 a fronte della pubblicazione dell’aggiudicazione del 26 giugno 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. La sola pubblicazione della determina di aggiudicazione sulla piattaforma telematica non integra la piena conoscenza degli atti lesivi, necessaria a evitare i ricorsi al buio. La messa a disposizione dei verbali e degli atti di gara è avvenuta solo il 2 luglio 2025, con la nota PEC integrativa inviata alla ricorrente ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023. Solo la visione dell’allegato al verbale n. 3 ha reso percepibile la mancata valorizzazione della casella dei prodotti offerti e, quindi, il punteggio pari a zero: il ricorso notificato il 30 luglio 2025 è pertanto tempestivo.

Nel merito il ricorso è fondato. La commissione ha fondato il punteggio nullo sull’art. 16 del disciplinare, che esigeva, per ciascun dispositivo, rapporti di prova non anteriori a diciotto mesi dalla pubblicazione del bando. Il Collegio rileva però che tale prescrizione è testualmente riferita alle certificazioni e ai rapporti di prova che riportano i risultati delle prove di laboratorio richieste nell’Allegato A7: prove previste esclusivamente per i requisiti funzionali (lettera A), non per le caratteristiche dei prodotti (lettera B), per le quali non erano indicati parametri di riferimento, contenuti invece nell’Allegato 8 e richiamati solo per i requisiti funzionali.

La legge di gara, del resto, per il parametro delle caratteristiche dei prodotti prevedeva che i punteggi fossero attribuiti sulla base della documentazione tecnica — schede tecniche, studi o altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati — e della campionatura prodotta. Per ciascuno dei tre sub-criteri era precisato che la caratteristica dovesse essere desumibile dalla scheda tecnica, da studi o da altra documentazione. L’inciso “anche rilasciata da laboratori certificati” conferma che le certificazioni e i rapporti di prova costituivano solo uno dei documenti utilizzabili, non un onere necessario.

La ricorrente aveva allegato nelle schede tecniche, per ciascun prodotto, la presenza delle caratteristiche premiali, attestandole anche in forma di autocertificazione e corredandole di studi e certificati. I presupposti della lex specialis erano quindi integrati.

Da qui l’illegittimità del punteggio pari a zero per i tre sub-criteri, per erronea applicazione di una disposizione inconferente. I punti disponibili sono 8 complessivi (3, 3 e 2): il loro riconoscimento, anche parziale, supera la prova di resistenza rispetto allo scarto di 0,10 punti. L’aggiudicazione è annullata; i motivi aggiunti, aventi a oggetto un atto privo di spessore provvedimentale, sono dichiarati inammissibili per difetto di interesse. La domanda risarcitoria per equivalente è respinta per carenza di allegazioni probatorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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