Danno da ritardo: genericità e mancata prova del quantum (TAR Sicilia n. 1921 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2043 c.c., il ricorrente ha l’onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, ivi compreso l’evento dannoso, la condotta della p.a., l’elemento soggettivo e il nesso causale, operando con pienezza il principio dispositivo dell’art. 2697, primo comma, cod. civ., senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. La domanda che si limiti a dedurre un pregiudizio generico, privo di supporto probatorio e di elementi utili alla quantificazione, è inammissibile per genericità e difetto di prova del quantum debeatur. Il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., non esime la parte dall’onere di dimostrare ogni elemento di fatto utile alla determinazione del pregiudizio, anche quando ne sia riconosciuta la difficoltà.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una sede farmaceutica nel Comune di Salemi, dopo una lunga vicenda giudiziaria originata dalle sentenze di annullamento del 1989 e del 1995 in materia di pianta organica delle farmacie, ha diffidato il Comune a dare esecuzione al giudicato, ottenendo lo spostamento delle sedi delle farmacie controinteressate all’esterno della propria circoscrizione.
Non avendo ricevuto risposta, il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento del Comune e dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali, chiedendo altresì il risarcimento del danno da ritardo. Con sentenza non definitiva la Sezione ha accolto l’azione avverso il silenzio, condannando le amministrazioni a provvedere, e ha disposto la prosecuzione del giudizio per la domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo, avanzata dal ricorrente in attesa della decisione sul ricorso pendente avverso la nuova pianta organica. La richiesta è respinta per il divieto, sancito dall’art. 73, comma 1 bis, c.p.a., di disporre la cancellazione su istanza di parte. Nel merito, il Tribunale ritiene che i due giudizi possano essere decisi autonomamente, poiché la domanda risarcitoria è comunque destinata al rigetto.
Il punto centrale è la genericità della domanda. Il ricorrente non ha dedotto alcuno specifico danno, né sotto forma di danno emergente, né di lucro cessante, riconducibile alla ritardata revisione della pianta organica, limitandosi a prospettare un pregiudizio generico e non supportato.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui nell’azione risarcitoria il principio dispositivo opera con pienezza, senza il metodo acquisitivo tipico dell’azione di annullamento. Il ricorrente, pur avendo riservato di produrre una perizia di stima, non l’ha mai depositata e non ha offerto elementi utili alla determinazione equitativa del danno.
Sul punto, il Tribunale richiama il principio per cui, in tema di perdita di guadagno di un esercizio commerciale, spetta all’attore fornire elementi di natura contabile o fiscale sulla consistenza e redditività dell’esercizio. Il potere di liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. non esime dal provare l’an debeatur e ogni elemento di quantificazione. La domanda risarcitoria è pertanto rigettata, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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