Legittimo impedimento e immediatezza nella contestazione disciplinare di polizia (C.G.A.R.S. n. 566 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare, desumibile dal combinato disposto degli artt. 31 del d.P.R. n. 737 del 1981 e 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, non vincola l’amministrazione all’osservanza di un termine fisso, ma esprime una regola di ragionevole prontezza da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti preliminari e alla concreta scansione dell’iter procedimentale. Nel procedimento disciplinare i termini inderogabili sono soltanto quelli posti a garanzia dell’incolpato; gli altri, compreso quello di novanta giorni per la definizione del procedimento, hanno natura ordinatoria o sollecitatoria. Il legittimo impedimento a partecipare alla seduta del Consiglio di disciplina presuppone una vera e propria impossibilità oggettiva a comparire, della quale l’incolpato è onerato della prova; non è sufficiente l’esibizione di un certificato di malattia che non evidenzi in modo univoco l’impossibilità di prendere parte alla seduta.

Il Fatto

Un appartenente alla Polizia di Stato impugna davanti al TAR Sicilia il provvedimento del Capo della Polizia del 21 novembre 2018, notificato il 23 gennaio 2019, con il quale gli è stata inflitta la sospensione dal servizio per sei mesi in relazione a plurime condotte disciplinarmente rilevanti. Il giudice di primo grado rigetta il ricorso e il successivo ricorso per motivi aggiunti, quest’ultimo diretto contro il decreto ministeriale del 28 giugno 2021 che, nel riammetterlo in servizio dopo la sospensione in via cautelare della destituzione, lo ha ricollocato nella posizione di sospeso disciplinarmente per il periodo residuo di quattro mesi e cinque giorni.

L’interessato propone appello, censurando la sentenza per difetto di motivazione, per la ritenuta tardività della contestazione, per la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in sede di trattazione orale, per il dedotto difetto di proporzionalità della sanzione e per il rigetto della domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio respinge integralmente il gravame. In via preliminare ritiene assorbita la doglianza sul difetto di motivazione della sentenza impugnata, perché l’effetto devolutivo dell’appello consente al giudice di secondo grado di correggere e integrare i deficit motivazionali della pronuncia gravata.

Sul primo motivo la Corte ricostruisce la sequenza procedimentale: la segnalazione del Questore è del 29 maggio 2018, la nomina del funzionario istruttore del 12 luglio 2018 e la contestazione degli addebiti del 21 luglio 2018. Poiché gli atti posti a fondamento della vicenda disciplinare sono divenuti ostensibili solo dopo il nulla osta dell’Autorità giudiziaria del 23 maggio 2018, il periodo intercorso è ragionevole e non vulnera l’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957. La norma ha valenza meramente sollecitatoria e non fissa un termine rigido.

Quanto all’art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957, il termine di novanta giorni risulta rispettato, dovendosi considerare sufficiente la mera adozione del provvedimento sanzionatorio finale, restando la notificazione sul piano dell’efficacia e non del perfezionamento. Neppure rileva la violazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 737 del 1981, non trattandosi di termine perentorio.

Sul secondo motivo il Consiglio esclude la sussistenza del legittimo impedimento: la visita medica del 24 ottobre 2018 aveva giudicato l’incolpato idoneo al servizio, con esenzione solo da talune tipologie di impiego, e la prognosi di cinque giorni rilasciata dal pronto soccorso il 25 ottobre 2018 esauriva i propri effetti il 29 ottobre, senza estendersi alla seduta del 30 ottobre. I referti sono stati trasmessi solo il 2 novembre 2018, dopo la riunione.

La Corte conferma altresì la legittimità della sanzione, espressione di discrezionalità amministrativa non sindacabile nel merito, e l’inammissibilità dei profili di censura sul decreto del 2021, non essendo configurabile alcuna elusione del giudicato. Il rigetto delle censure di merito travolge la domanda risarcitoria, per carenza dei presupposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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