Compensi avvocatura interna INPS: natura retributiva e IRAP a carico della PA (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14614 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli importi dovuti all’avvocatura interna dell’INPS, ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 411 del 1976, dell’art. 6, comma 1, del Contratto collettivo integrativo dell’8 gennaio 2003, dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla legge n. 114 del 2014, hanno natura retributiva e spettano al netto dell’IRAP. L’IRAP resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro, che non può farla gravare sui dipendenti né direttamente, con ritenuta alla fonte, né indirettamente, riducendo a monte e in proporzione all’ammontare dell’imposta le risorse specificamente destinate ai dipendenti a titolo di compensi professionali. Il diritto dell’avvocato dipendente è conformato ab origine dai limiti di spesa fissati dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno: solo le somme che eccedono tali limiti possono essere accantonate per il tributo. L’azione di adempimento segue i principi di Cass., SU, n. 13533 del 30 ottobre 2001, con onere probatorio a carico del debitore convenuto.
Il Fatto
I lavoratori, avvocati dell’INPS già in servizio presso l’INPDAP, avevano chiesto accertarsi l’illegittimità delle trattenute operate a titolo di IRAP sui compensi professionali loro spettanti, come comunicate con lettere-provvedimento dell’1.10.2014. Le decurtazioni riguardavano gli onorari per il periodo 1.7.2010/31.12.2012 e le riduzioni stipendiali per quelli maturati dal 1.1.2013.
La Corte d’Appello di Firenze, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva confermato l’accoglimento della domanda limitatamente al periodo fino a tutto il 2014, ritenendo illegittima la traslazione dell’imposta e il recupero ex post. Dal 2015, invece, la prededuzione dall’accantonamento di una quota dell’8,5 per cento destinata all’IRAP era stata reputata legittima. Contro tale decisione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione e i lavoratori hanno resistito con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce la disciplina in tre periodi: fino al 31.12.2005, regolato dall’art. 30 del d.P.R. n. 411 del 1976 e dalla contrattazione integrativa; dal 1.1.2006, con l’aggiunta dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, per il quale le somme destinate ai compensi professionali dell’avvocatura interna sono comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro; dal 2014, con l’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, che ha riformato la materia.
Da tale quadro la Corte ricava quattro regole generali. Anzitutto, parte della retribuzione degli avvocati dipendenti è costituita da quote delle somme riscosse dall’ente a titolo di competenze e onorari. In secondo luogo, la disciplina di questa componente risiede nella legge, nella contrattazione collettiva e nei regolamenti interni, a prescindere dalla normativa sulla contabilità pubblica. In terzo luogo, esistono limiti all’erogazione che impediscono ab initio il sorgere del diritto oltre un importo non valicabile. Infine, l’IRAP, imposta sul valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, grava inderogabilmente sulla PA datrice di lavoro.
La Corte richiama il parere n. 33 del 2010 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiarendo che l’accantonamento ivi previsto non equivale a detrazione dal compenso del dipendente, ma indica la separazione contabile degli importi destinati al tributo. Analogamente, la sentenza n. 5817 del 2 luglio 2024 del Consiglio di Stato ha ammesso il preventivo accantonamento della provvista, escludendo però ogni ritenuta in sede di liquidazione.
Nel confermare tale impostazione, la Corte richiama Cass., Sez. L, n. 4681 del 21 febbraio 2024, Cass., Sez. L, n. 21398 del 13 agosto 2019 e Cass., Sez. IV, n. 20010 del 21 giugno 2022. Il diritto del lavoratore sorge nei termini fissati dalla legge, dalla contrattazione o dal regolamento interno: solo per la parte delle risorse che eccede detti limiti è consentito accantonare somme per l’IRAP. Il datore non può negare ex post il credito applicando la sola normativa di contabilità pubblica, la cui violazione può semmai generare responsabilità del dirigente.
La Corte accoglie quindi entrambi i ricorsi e cassa la sentenza, rinviando alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione perché verifichi quanto spettasse ai lavoratori e la legittimità delle ritenute applicate nel tempo.
Nota della Redazione
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