Apparecchi da gioco senza guscio protettivo della scheda: sanzione più lieve, non quella aggravata per mancata conformità al TULPS (ord. 31743/2025)

Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 19 novembre 2025 (dep. 4 dicembre 2025), n. 31743 (Pres. Carrato, Rel. Cavallari) – R.G. 24838/2023

I fatti

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli irroga a un esercente, titolare di una s.r.l., un’ordinanza-ingiunzione di 30.000 euro per la violazione dell’art. 110, comma 6, TULPS, con confisca e distruzione di tre apparecchi da gioco (slot machine) e chiusura dell’esercizio per trenta giorni, per aver riscontrato la mancanza del guscio protettivo della scheda del sistema interno/esterno degli apparecchi. Il Tribunale di Milano accoglie l’opposizione dell’esercente per insufficiente enunciazione della fattispecie contestata. La Corte d’appello di Milano riforma parzialmente: ritiene chiara la contestazione, ma rideterminala sanzione in 12.000 euro, escludendo la chiusura dell’esercizio, qualificando la violazione come “meno grave” ai sensi dell’art. 110, comma 9, lett. c), TULPS anziché della più severa lett. f-quater).

Il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Unico motivo: violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-quater), TULPS, sostenendo che la mancanza del guscio protettivo non fosse una semplice violazione della disciplina secondaria, ma si ponesse in contrasto con l’art. 38, comma 3, legge 388/2000, integrando quindi l’infrazione più grave.

La decisione

La Cassazione rigetta il ricorso, tracciando una distinzione sistematica tra le due fattispecie sanzionatorie del comma 9 dell’art. 110 TULPS. La lett. f-quater) — introdotta nel 2019, più specifica e successiva, dunque prevalente — sanziona (con pena da 5.000 a 50.000 euro per apparecchio e chiusura dell’esercizio) chi mette a disposizione apparecchi “non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7” dell’art. 110, cioè ai requisiti sostanziali che qualificano l’apparecchio come lecito (attestato di conformità, collegamento alla rete telematica, modalità di attivazione, costo e durata della partita, limiti di vincita, e così via). La lett. c) — sanzione più contenuta, 4.000 euro per apparecchio, senza chiusura — si applica invece quando l’apparecchio non rispetta le “caratteristiche e prescrizioni indicate” nelle disposizioni di legge e amministrative attuative dei medesimi commi 6 e 7, ossia requisiti di dettaglio regolamentare.

Ricostruendo analiticamente l’elenco tassativo delle caratteristiche sostanziali richieste dal comma 6, lett. a) (che riguarda le slot machine), la Corte conclude che la mancanza del guscio protettivo della scheda del sistema interno/esterno non rientra tra tali requisiti sostanziali, ma attiene piuttosto a una prescrizione tecnica di dettaglio. Anche il richiamo dell’Agenzia all’art. 38, comma 3, legge 388/2000 viene ritenuto privo di rilievo, poiché quella norma disciplina il nulla osta amministrativo e la verifica tecnica degli apparecchi, non le caratteristiche sostanziali di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS.

La sanzione prevista dall’art. 110, comma 9, lett. f-quater), TULPS si applica solo a chi mette a disposizione apparecchi non rispondenti alle caratteristiche sostanziali di cui ai commi 6 e 7, senza che rilevi il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nelle disposizioni attuative di tali commi; la mancanza del guscio protettivo della scheda del sistema interno/esterno non rientra fra le caratteristiche sostanziali rilevanti ai fini della lett. f-quater), con la conseguenza che tale violazione va sanzionata in base al più mite disposto della lett. c).

L’esito

La Cassazione rigetta il ricorso principale dell’Agenzia e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’esercente; condanna l’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.

Perché questa decisione conta, in pratica

Per gli esercenti sanzionati in materia di apparecchi da intrattenimento, la pronuncia offre un criterio pratico per contestare sanzioni sproporzionate: non ogni difetto tecnico riscontrato sull’apparecchio giustifica la sanzione aggravata (fino a 50.000 euro per apparecchio, con chiusura dell’esercizio) prevista dalla lett. f-quater) — occorre distinguere se il difetto riguardi una delle caratteristiche sostanziali elencate dai commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS, oppure una prescrizione di dettaglio della disciplina attuativa, nel qual caso si applica la sanzione più contenuta della lett. c), senza chiusura dell’attività.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *