Caduta di aghi di pino sulla rampa condominiale: non è illecito extracontrattuale, ma il concorso alle spese di pulizia va calcolato sull’intera somma (ord. 31740/2025)
Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 10 giugno 2025 (dep. 4 dicembre 2025), n. 31740 (Pres. Orilia, Rel. Besso Marcheis) – R.G. 14571/2020
I fatti
Un Condominio cita in giudizio due comproprietari di una particella gravata da servitù di passaggio a favore dei garages condominiali, sulla quale insiste un grande albero aghiforme che perde una notevole quantità di aghi, rendendo scivolosa la rampa di accesso e intasando la grata di scolo. Il Condominio chiede il risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2051 c.c. e il concorso al 50% nelle spese di pulizia della rampa. Il Giudice di pace di Trento accoglie la domanda di contribuzione al 50%, condannando i convenuti a circa 2.464 euro. Il Tribunale di Trento, in appello, esclude che la mera caduta di foglie o aghi integri un illecito extracontrattuale (trattandosi di fenomeno naturale e inoffensivo) e rideterminail la quota di contribuzione dei convenuti in 2/36, condannandoli a soli 104,50 euro.
Il ricorso del Condominio
Tre motivi. I primi due, tra loro connessi, contestano l’esclusione dell’illecito extracontrattuale, sostenendo che gli stessi convenuti avrebbero implicitamente riconosciuto l’effetto lesivo della caduta degli aghi, attivandosi (seppure raramente) per la pulizia della rampa. Il terzo motivo lamenta che il coefficiente di ripartizione di 2/36 sia stato applicato sulla quota del 50% già liquidata dal Giudice di pace, anziché sull’intera somma spesa dal Condominio.
La decisione
I primi due motivi sono respinti. La Cassazione conferma che la mera caduta di foglie o aghi da un albero, trattandosi di fenomeno naturale e di per sé inoffensivo, non integra gli estremi di un illecito extracontrattuale generatore di un obbligo risarcitorio (richiamando Cass. n. 17493/2007). Il fatto che i proprietari si fossero talvolta attivati per la pulizia del fogliame non dimostra che l’evento fosse di per sé pericoloso; piuttosto, in quanto proprietari della particella gravata dalla servitù di passaggio in favore del fondo condominiale, essi sono comunque tenuti — ai sensi dell’art. 1069, comma 3, c.c. — a concorrere alle spese di conservazione della servitù che giovino anche a loro, in proporzione ai rispettivi vantaggi, secondo un principio generale di equità volto a evitare indebiti arricchimenti.
Il terzo motivo è invece accolto: avendo il Tribunale ridotto la percentuale di contribuzione dal 50% ai 2/36, tale frazione andava applicata sull’intera somma spesa dal Condominio per la pulizia, non sulla quota del 50% già determinata dal primo giudice — errore di calcolo che il giudice di rinvio dovrà correggere.
L’esito
La Cassazione accoglie il terzo motivo e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Trento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Perché questa decisione conta, in pratica
Per i condomìni alle prese con vegetazione confinante che genera oneri di manutenzione (foglie, aghi, rami), la decisione chiarisce due punti pratici: la sola caduta di materiale vegetale non fonda una responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c., trattandosi di fenomeno naturale inoffensivo; tuttavia, se sul fondo del vicino insiste una servitù di passaggio in favore del condominio, quest’ultimo può comunque pretendere il concorso alle spese di manutenzione della servitù stessa ai sensi dell’art. 1069 c.c. — ma tale contribuzione va calcolata correttamente sull’intera spesa sostenuta, non su una frazione già ridotta.