Conto corrente, prescrizione e prova del saldo nell’azione del correntista (Cass. civ. Sez. I n. 5064 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conto corrente e azione di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca soddisfa l’onere di allegazione con la sola affermazione dell’inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne, senza necessità di indicare le singole rimesse solutorie. Il problema della loro individuazione si sposta però sul piano della prova e postula che il giudice proceda anzitutto alla rettifica del saldo, eliminando le voci e le competenze accertate come illegittime: solo su quella parte delle rimesse la cui funzione solutoria sia in concreto individuabile dopo la rettifica può iniziare a decorrere il dies a quo della prescrizione, anche in presenza di un conto non affidato. È inoltre errato imporre al correntista attore la produzione integrale degli estratti conto dall’apertura del rapporto, perché l’estratto è documento formato dalla banca e consente, partendo dal saldo iniziale del primo estratto acquisito, la ricostruzione del saldo per effetto dell’eliminazione delle voci illegittime.

Il Fatto

Una società correntista convenne in giudizio la banca per ottenere la rideterminazione del saldo di un conto corrente aperto negli anni Ottanta e la restituzione delle somme indebitamente addebitate, contestando la capitalizzazione degli interessi passivi, l’applicazione di interessi, commissioni di massimo scoperto e spese superiori al pattuito. Il tribunale, all’esito di una consulenza tecnica, accolse la domanda.

La Corte d’appello di Milano, in accoglimento del gravame dell’istituto di credito, respinse le domande: da un lato ritenne prescritte le rimesse anteriori al decennio, qualificandole come solutorie in assenza di affidamenti; dall’altro giudicò inattendibile la consulenza, per la produzione dei soli estratti scalari e non degli estratti conto integrali dall’origine del rapporto. La correntista ha proposto ricorso per cassazione in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il riparto dell’onere della prova in materia di prescrizione. Richiamando le Sezioni Unite n. 15895 del 2019, osserva che l’onere di allegazione gravante sulla banca è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del correntista e della volontà di avvalersi della prescrizione. Ma questa simmetria opera sul solo versante dell’allegazione: il tema delle rimesse solutorie si sposta sulla prova, da valutare secondo le ordinarie regole di riparto ed eventualmente mediante una consulenza tecnica.

Il passaggio decisivo è di metodo. Ove il correntista agisca per la ripetizione dell’indebito conseguente alla nullità di clausole contrattuali o a prassi bancarie contrarie a norme imperative, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e cancellazione dal saldo di tutte le voci accertate come illegittime e in concreto applicate dalla banca. Diversamente non ha senso discorrere di versamenti in funzione solutoria: il dies a quo della prescrizione non può decorrere se non per quella parte delle rimesse la cui funzione solutoria sia individuabile dopo la rettifica del saldo.

Quanto alla consulenza, la Corte ribadisce che il giudice può disattendere le conclusioni tecniche, ma resta l’obbligo di fornire una motivazione adeguata, esente da errori logici e giuridici. Nella specie l’affermazione della necessità della produzione integrale degli estratti fin dall’inizio del rapporto è, nella sua assolutezza, errata. Nel caso in cui sia il correntista ad agire, l’accertamento del dare e dell’avere può attuarsi con prove che offrano indicazioni certe e complete sul saldo maturato all’inizio del periodo documentato, perché l’estratto conto è un documento formato dalla banca. La base di calcolo può quindi attestarsi sul saldo iniziale del primo estratto acquisito, dato più sfavorevole allo stesso attore.

Il quinto motivo è invece rigettato. Dopo la Corte costituzionale n. 425 del 2000 le clausole anatocistiche anteriori alla delibera del Cicr del 9.02.2000 sono nulle, ma per il periodo successivo trova applicazione la regola di eguale periodicità, a condizione dell’adeguamento dei contratti entro il 30.06.2000 senza peggioramento delle pregresse pattuizioni. Il confronto va operato tra le nuove e le vecchie condizioni, non tra le nuove e quelle epurate da ogni capitalizzazione.

La sentenza è pertanto cassata in relazione ai primi tre motivi, con rinvio alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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