Inammissibile l’appello contabile depositato oltre il termine di decadenza (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 111 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appello contabile, l’atto di impugnazione notificato, unitamente a una copia della sentenza e alla prova delle eseguite notificazioni, deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, ai sensi dell’art. 180, co. 1, del codice di giustizia contabile. La tardività del deposito e la conseguente decadenza costituiscono circostanze obiettive emergenti dal fascicolo di causa e sono rilevabili d’ufficio dal giudice, tenuto a verificare la tempestività del gravame. Esse non soggiacciono al divieto posto dall’art. 101 c.p.c. (richiamato dall’art. 7, co. 2, c.g.c.), non configurando uno sviluppo inatteso del giudizio che imponga l’instaurazione del contraddittorio mediante l’assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. La tempestività della notifica, se dirimente per l’instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente a introdurre validamente l’esercizio della funzione giurisdizionale: il deposito costituisce lo strumento idoneo a realizzare il diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’INPS in quanto proveniente dall’ex Inpdap e in precedenza dal Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato, aveva adito il giudice contabile per contestare la propria iscrizione d’ufficio alla CPDEL operata dall’INPS a far data dal 01/01/2006. Egli aveva esercitato nel 2006 il diritto di opzione per il mantenimento dell’iscrizione al Fondo FS, iscrizione poi modificata dall’ente previdenziale senza provvedimento formale.
Il Giudice unico delle pensioni aveva dichiarato improcedibile il ricorso per carenza dell’interesse ad agire, non risultando allegato alcun concreto pregiudizio. Il pensionato ha proposto appello, deducendo di trovarsi in attività di servizio al momento dell’instaurazione del giudizio e di essere stato poi collocato a riposo con la c.d. “quota 100”: da qui l’interesse all’unicità e alla continuità della posizione assicurativa e al conseguente beneficio sull’assegno pensionistico.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare la questione, preclusiva all’esame del merito, dell’ammissibilità dell’impugnativa sotto il profilo del mancato rispetto del termine di deposito. L’art. 180, co. 1, del c.g.c. impone all’appellante di depositare, a pena di decadenza, nella segreteria del giudice adito l’atto di impugnazione notificato, unitamente a una copia della sentenza e alla prova delle eseguite notificazioni.
Il Collegio afferma il potere della Sezione di rilevare d’ufficio l’esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione dell’atto d’appello, con particolare riferimento ai tempi del suo deposito. La tardività e la decadenza dall’impugnazione costituiscono circostanze obiettive emergenti dal fascicolo di causa, rilevabili dal giudice tenuto a verificarne la tempestività (Cass. n. 9958/2020).
Tali evenienze non soggiacciono al divieto dell’art. 101 c.p.c., richiamato dall’art. 7, co. 2, c.g.c., perché non configurano uno sviluppo inatteso del giudizio per il quale si renda necessaria l’instaurazione del contraddittorio mediante l’assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (Cass. n. 29803/2019 e Cass. n. 7634/2022).
La Sezione chiarisce che la tempestività della notifica dell’appello, se dirimente per l’instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente a introdurre il corretto esercizio della funzione giurisdizionale: l’atto di gravame, con la prova delle eseguite notificazioni, deve essere anche depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione. Il legislatore ha così perseguito il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo: non una mera formalità, ma uno strumento idoneo a realizzare la dialettica processuale, espressione del principio del contraddittorio.
Il gravame viene pertanto dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza impugnata. In applicazione dell’art. 31, co. 3, del c.g.c., il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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