Consegna di azioni e responsabilità contabile: conto ammesso a discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 250 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di azioni di una società partecipata assume la qualifica di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti. Tuttavia, in sede di giudizio di conto, egli non può essere chiamato a rispondere degli atti di esercizio dei diritti dell’azionista, quali l’espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato o l’esercizio del diritto di opzione. Il conto giudiziale redatto con il modello previsto per i consegnatari di azioni e corredato della documentazione richiesta è regolare sul piano formale e sostanziale; in assenza di rilievi dell’Istruttore, deve essere ammesso a discarico.

Il Fatto

Il Rettore di un’Ateneo calabrese, nella veste di agente contabile consegnatario delle azioni detenute dall’Università, ha reso il conto giudiziale per l’esercizio 2020, avente ad oggetto la partecipazione in una società consortile posta in liquidazione.

Con la relazione istruttoria il Magistrato ha rimesso il conto al Collegio, prospettandone l’inammissibilità, sul presupposto che le quote di partecipazione in società a struttura privatistica non rientrino tra i beni in custodia assoggettati al conto giudiziale, e ha chiesto la trasmissione degli atti alla Sezione regionale di controllo. Il Collegio ha dapprima dichiarato l’ammissibilità del giudizio e restituito gli atti all’Istruttore; all’esito della nuova istruttoria, il Magistrato ha concluso per la regolarità formale del conto e per il discarico. Il Pubblico Ministero contabile ha aderito a tale richiesta.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare la qualificazione del rapporto. Il consegnatario di azioni che eserciti, anche per delega, le funzioni connesse ai diritti dell’azionista è titolare di una disponibilità giuridica e non meramente materiale delle partecipazioni, e va perciò annoverato tra gli agenti contabili. A sostegno la Corte richiama le Sezioni Unite civili, ord. n. 7390 del 6.2.2007, che riconoscono la giurisdizione contabile sui conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie, e la giurisprudenza contabile di Sez. Veneto n. 99 del 25.6.2019 e Sez. Toscana n. 127 del 2020.

Il perimetro dell’obbligo di rendicontazione è però circoscritto. Lo stesso precedente delle Sezioni Unite esclude che l’agente contabile possa rispondere, in sede di giudizio di conto, degli atti di esercizio dei diritti dell’azionista. Il mancato esercizio di quei diritti può semmai fondare una distinta responsabilità, azionabile davanti alla Corte dei conti su iniziativa del Pubblico Ministero contabile. Il giudizio di conto resta dunque confinato alla verifica della gestione dei beni consegnati.

Sul piano formale, il Collegio rileva che il conto è stato sottoscritto dall’agente, vistato per regolarità dal responsabile del servizio finanziario e munito del provvedimento di parifica. Esso è corredato della documentazione necessaria: la delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175 del 19.8.2016, il verbale del Collegio dei revisori, i verbali di parificazione e la delibera di ratifica della funzione di agente contabile. La gestione è stata rappresentata con il modello 22 allegato al d.P.R. n. 194/1996, con l’indicazione della tipologia del titolo, della consistenza iniziale e della sua cessione nel corso dell’esercizio. Il conto è perciò scevro da censure.

Nel merito, la partecipata aveva approvato il bilancio finale di liquidazione e, in data 28.09.2021, era stata cancellata dal registro delle imprese. In assenza di rilievi di qualsiasi tipo da parte dell’Istruttore, il conto può essere ammesso a discarico. Nulla per le spese, non essendosi il contabile costituito a mezzo di avvocato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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