Omesso riversamento dei compensi per incarichi non autorizzati del militare (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 253 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che svolge incarichi retribuiti presso terzi senza la prescritta autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza è tenuto, ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, a versare i compensi percepiti nel conto dell’entrata dell’amministrazione stessa. L’omissione del versamento integra responsabilità erariale, ai sensi del successivo comma 7-bis, quale danno da mancata entrata di risorsa vincolata. La violazione degli obblighi informativi e di buona fede gravanti sul dipendente integra l’occultamento doloso del danno, che sposta il dies a quo della prescrizione quinquennale al momento in cui l’amministrazione acquisisce conoscenza effettiva della condotta illecita. La sentenza penale di assoluzione non preclude l’accertamento della responsabilità contabile, che segue la regola della preponderanza dell’evidenza.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un ufficiale dell’Esercito, in servizio presso un comando interregionale, chiedendo il pagamento di euro 99.978,73 in favore del Ministero della Difesa. L’addebito riguardava lo svolgimento, dal 2010 al 2018, di un’attività extraistituzionale continuativa in favore di committenti privati, in assenza della prescritta autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, con conseguente violazione dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001.
Il procedimento penale militare, promosso per truffa militare aggravata e continuata, si era concluso con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, per mancata prova del dolo. L’amministrazione aveva avviato il recupero dei compensi mediante trattenute mensili sullo stipendio. Il convenuto ha eccepito la prescrizione, l’infondatezza della pretesa e, in subordine, la riduzione dell’addebito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo. L’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 impone il conseguimento di un’autorizzazione preventiva per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali. In mancanza, il compenso dovuto deve essere riversato nel conto dell’entrata dell’amministrazione di appartenenza; l’omissione del versamento costituisce illecito erariale.
Per il personale militare il Collegio richiama l’art. 895 d.lgs. n. 66/2010, che elenca le attività liberamente esercitabili, e l’art. 896 dello stesso decreto, che subordina l’autorizzazione a precisi requisiti. Le circolari ministeriali richiamate escludono che le attività non autorizzate possano essere svolte con carattere di continuità e assiduità. La documentazione fiscale e contabile, le fatture e le dichiarazioni dei redditi dimostrano che il convenuto ha percepito compensi per prestazioni professionali di ingegneria, non riconducibili all’utilizzazione economica di opere dell’ingegno né alla ricerca scientifica.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte rileva che il convenuto era a conoscenza della normativa, avendo in passato presentato richieste di autorizzazione non accolte. La condotta è connotata da dolo, ravvisato nell’omesso riversamento nonostante la richiesta dell’amministrazione, secondo il criterio del più probabile che non. La sentenza penale di assoluzione non vincola il giudice contabile, che conserva autonomia di giudizio sulla illiceità erariale.
Sulla prescrizione, la Sezione applica l’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994: il termine quinquennale decorre dalla scoperta del danno in caso di occultamento doloso. Nel caso di specie il dies a quo è fissato al 12 novembre 2020, data della relazione ispettiva che ha reso edotta l’amministrazione. L’eccezione è respinta e l’azione della Procura risulta tempestiva.
Il danno è quantificato negli interi compensi percepiti, al lordo di imposte e ritenute, non potendosi scomputare i componenti negativi del reddito. Il potere riduttivo è escluso per la gravità della vicenda, salvo il mancato addebito della rivalutazione. Il convenuto è condannato al pagamento di euro 99.978,73, oltre interessi legali dal deposito, tenendo conto delle somme già recuperate mediante trattenute stipendiali.
Nota della Redazione
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