Conto giudiziale d’imposta di soggiorno: impossibile il carico, approvazione e discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 145 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, accertata l’impossibilità di determinare il carico del conto giudiziale, il giudice contabile può approvare il conto compilato d’ufficio e disporre il discarico dell’agente contabile. L’approvazione presuppone che sia stata data esecuzione all’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924, con invito all’agente a riconoscere e sottoscrivere il conto, così da favorirne l’assunzione di responsabilità rispetto ai dati esposti. La sola mancata riscossione non prova l’assenza di carico quando i riscontri dell’ente non siano esaustivi. L’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile impone la fissazione dell’udienza per i conti compilati d’ufficio non depositati al termine della gestione.

Il Fatto

Il Capo Area risorse finanziarie di un Comune deposita presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno a carico dei clienti di una struttura ricettiva, per l’esercizio 2019. Il conto è compilato d’ufficio e sottoscritto dal medesimo funzionario, poi depositato oltre il termine di cui all’art. 139 del codice della giustizia contabile. La compilazione d’ufficio si rende necessaria per l’inottemperanza dell’agente contabile. Il conto inizialmente parificato dallo stesso Capo Area viene poi parificato con determina del Direttore generale, per rispettare il principio di alterità.

Il Magistrato relatore, con relazione, ne chiede l’iscrizione a ruolo e segnala che il conto non è firmato dall’agente contabile e non evidenzia somme riscosse e versate (c.d. “conto a zero”). La Procura regionale rileva il mancato adempimento dell’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924 e l’insufficienza dei riscontri comunali. Dopo un’ordinanza di rimessione degli atti al Magistrato istruttore, la questione torna al Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disposizione che impone la fissazione dell’udienza per i conti compilati d’ufficio e non depositati al termine della gestione, ossia l’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile. La vicenda processuale si snoda tra la relazione del relatore, le conclusioni della Procura e l’ordinanza n. 49 del 13.06.2025, con cui la Sezione aveva ritenuto necessario accertare l’effettivo carico del conto e invitare l’agente a riconoscerlo e sottoscriverlo, rinviando il giudizio.

Il supplemento istruttorio ha consentito di acclarare l’impossibilità di accertare il carico del conto. L’ente locale ha rappresentato di non disporre dell’accesso diretto ai dati relativi alle presenze antecedenti al 2020; la Questura ha confermato di poter risalire ai pernottamenti solo a decorrere dal medesimo anno. Il dato temporale impedisce dunque la ricostruzione dei corrispettivi dell’imposta di soggiorno per l’esercizio considerato.

Nella prospettiva della Procura, i riscontri comunali erano insufficienti perché comprovavano solo l’omesso versamento, non l’assenza di riscossione: la verifica del carico non poteva dirsi esaurita. Tuttavia, nelle nuove conclusioni la Procura regionale ha chiesto di dichiarare la regolarità del conto e il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, comma 2, del codice della giustizia contabile.

Il Collegio dà atto che è stata comunque data esecuzione all’art. 614, comma 1, lett. b), del r.d. n. 827/1924: l’ente ha notificato all’agente contabile un sollecito a riconoscere e sottoscrivere il conto già compilato e depositato d’ufficio. Tale adempimento ha favorito l’assunzione di responsabilità dell’agente rispetto ai dati esposti. In adesione alle conclusioni della Procura, la Sezione approva il conto e dispone il discarico dell’agente contabile, con esclusione di ogni pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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