Responsabilità contabile per crollo viadotto: colpa grave di direttore lavori e collaudatori (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 4 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il direttore dei lavori risponde a titolo di colpa grave per non aver assicurato la vigilanza su una lavorazione decisiva per la tenuta dell’opera quale l’iniezione di boiacca nelle guaine dei cavi di precompressione, non essendo sufficiente a escludere la responsabilità la mancata predisposizione, da parte dell’amministrazione, di una struttura di direzione adeguata. Analoga responsabilità grava sui componenti della commissione di collaudo in corso d’opera, nominata ai sensi dell’art. 92 r.d. n. 350/1895, ai quali compete un controllo autonomo e sostanziale, non limitato alla verifica formale e contabile, sulla corretta esecuzione delle lavorazioni non più ispezionabili a opera conclusa. Il vizio occulto non rilevabile con il collaudo ordinario non è opponibile quando il committente abbia attivato il collaudo in corso d’opera, che assume proprio la funzione di garantire l’esecuzione a regola d’arte delle fasi destinate a restare nascoste. La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di ripartire il danno tenendo conto dell’efficacia causale preponderante delle imprese esecutrici non convenute.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio, per responsabilità amministrativa, i soggetti che a vario titolo erano intervenuti nella realizzazione (1991-1992) e nella manutenzione (2005-2006) di un viadotto, chiedendone la condanna al pagamento di complessivi euro 799.300,01 in favore dell’ANAS, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa. Il danno derivava dal crollo di una campata della rampa di svincolo, avvenuto il 18 aprile 2017, quantificato per euro 796.252,01 nei costi di ricostruzione e per euro 3.048,00 nel valore di un’autovettura di servizio distrutta.
Secondo l’attore, le cause del crollo erano plurime e riconducibili a errori di progettazione e di costruzione originaria, nonché ai lavori manutentivi del 2006. La maggior quota di danno era stata imputata ai direttori dei lavori (70%) e ai collaudatori (30%), con chiamata in via sussidiaria delle altre maestranze coinvolte. I convenuti hanno contestato la giurisdizione contabile, la tardività dell’atto di citazione, la nullità della perizia del Genio militare e, nel merito, l’esistenza del nesso causale e della colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto confermato la giurisdizione contabile, richiamando il principio per cui la trasformazione dell’ANAS in società per azioni non ne ha mutato la natura sostanziale di ente pubblico, neppure dopo il trasferimento del pacchetto azionario a Ferrovie dello Stato Italiane. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, legge n. 20/1994, la Corte giudica anche del danno cagionato ad amministrazioni diverse da quella di appartenenza.
Respinte le eccezioni di tardività dell’atto di citazione e di nullità della perizia, la Sezione ha affrontato il merito sulla base della consulenza tecnica disposta in rinnovazione. Il CTU ha individuato la causa del crollo nel cedimento dei trefoli per corrosione, dipendente dal mancato completo riempimento con boiacca delle guaine dei cavi e dalla mancata sigillatura dei tubi di iniezione e sfiato, risalente ai lavori originari. I lavori di manutenzione del 2005-2006 non hanno avuto alcuna incidenza causale, poiché l’acqua scorreva in direzione opposta e i difetti della guaina erano nascosti dalla pavimentazione.
Il Collegio ha ritenuto provata la grave negligenza del direttore dei lavori. L’iniezione di boiacca costituiva una lavorazione fondamentale, espressamente disciplinata dal contratto di appalto e dal decreto ministeriale del 1° ottobre 1983. Sarebbe stata sufficiente la presenza in cantiere per verificare la fuoriuscita della malta, la sua densità e l’avvenuta sigillatura dei tubi. La mancata predisposizione di una struttura di direzione adeguata, con l’assenza della figura dell’assistente, incide solo sulla quantificazione del danno, non sulla responsabilità.
Quanto ai collaudatori, la Sezione ha affermato che la nomina di una commissione di collaudo in corso d’opera, prevista per le opere di elevata importanza tecnica, impone verifiche sostanziali e autonome sulle lavorazioni non più ispezionabili dopo il completamento. I componenti si sono disinteressati dell’iniezione di boiacca pur avendo effettuato quattro sopralluoghi. Il decreto di archiviazione penale non è opponibile, non avendo efficacia di giudicato, e non convince l’assunto che il collaudo riguardasse solo profili quantitativi e contabili.
Il danno è stato liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c., imputando il 75% alle imprese esecutrici non convenute. Sul residuo, la Sezione ha condannato il direttore dei lavori per euro 83.926,50 e i due collaudatori, in proporzione alle rispettive competenze, per euro 14.387,40 e 9.591,60. Sono state respinte le domande verso i convenuti coinvolti nei soli lavori manutentivi, nonché quella verso il geometra coadiutore del contabilizzatore.
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Nota della Redazione
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