Rinuncia agli atti senza accettazione vale come difetto sopravvenuto di interesse (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 112 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio che non si perfeziona per mancata accettazione di tutte le altre parti, ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c. e dell’art. 101, comma 3, c.g.c., può essere valutata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Il principio di disponibilità dell’interesse a ricorrere consente alla parte di dichiarare, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, di non avere più interesse all’esito del giudizio. Il giudice deve preliminarmente verificare la sussistenza dei presupposti dell’azione e, in particolare, dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che deve essere concreto e attuale. La pronuncia in rito di inammissibilità non preclude l’integrale compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, sovrintendente della Polizia di Stato in servizio, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità, istanza respinta dal competente decreto ministeriale sul presupposto del parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio.
Impugnato il diniego davanti alla Corte dei conti, il ricorrente ne lamentava l’errata valutazione dei fatti di servizio e la mancata considerazione della documentazione prodotta a sostegno del nesso eziologico. Le amministrazioni resistenti eccepivano, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e il difetto di legittimazione passiva del Comitato; nel merito chiedevano il rigetto.
La Motivazione della Corte
Nel corso dell’udienza il difensore del ricorrente, dopo un chiarimento richiesto dal giudice sulla provenienza di parte della documentazione prodotta, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si è opposto; il Ministero dell’Interno, pur costituito, non è comparso.
Il giudice rileva che, per potersi dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito di formale rinuncia ex art. 110, comma 6, c.g.c., è necessario che la rinuncia si perfezioni con l’accettazione di tutte le altre parti, come prescrive l’art. 101, comma 3, c.g.c. L’assenza all’udienza del Ministero dell’Interno, seppure costituito, preclude tale possibilità, non risultando acquisita la relativa accettazione.
Il collegio ritiene, tuttavia, che la dichiarazione resa in udienza possa essere diversamente qualificata. In forza del principio della disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, la parte può sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Ne consegue che la rinuncia priva dei requisiti di forma può valere come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
Il giudice deve allora verificare, preliminarmente a qualsiasi esame del merito, la sussistenza dei presupposti dell’azione e in particolare dell’interesse ad agire, che deve essere concreto e attuale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
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Nota della Redazione
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