Appello alla Corte dei conti inammissibile se sottoscritto da avvocato non cassazionista (Corte dei Conti Sez. III App. n. 23 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi dinanzi alle Sezioni giurisdizionali di appello della Corte dei conti il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori è obbligatorio, e l’art. 190, comma 3, c.g.c. impone che l’appello sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione. La citazione in appello sottoscritta da un legale privo dello ius postulandi è insanabilmente viziata, con conseguente mancata valida instaurazione del contraddittorio. Il vizio è rilevabile come causa di inammissibilità assorbente di ogni altra questione, anche quando l’appellante abbia proposto censure di merito sulla sussistenza dell’interesse ad agire.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal ricorso con cui l’appellante, destinataria di un verbale della Commissione medica di prima istanza che aveva riconosciuto un’invalidità pari al 67%, aveva chiesto l’accertamento di uno stato di invalidità pari o superiore al 75%, necessario per accedere al beneficio della contribuzione figurativa previsto dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000.

Dopo il difetto di giurisdizione dichiarato dal giudice del lavoro in favore della Corte dei conti e la riassunzione del giudizio, la Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo, con la sentenza n. 97/2022, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo che il riconoscimento dell’invalidità fosse solo un elemento della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione e non potesse formare oggetto di autonoma azione di mero accertamento. Avverso tale pronuncia l’interessata ha interposto appello, censurando il difetto di interesse ad agire.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità dell’appello, rilevandola come ragione assorbente di ogni altro profilo. Il percorso argomentativo muove dall’art. 28 c.g.c., che impone il ministero di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, in combinato disposto con l’art. 190, comma 3, c.g.c., ove si stabilisce che l’atto d’appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

La Corte richiama la giurisprudenza contabile sul punto, in particolare Sez. II Appello n. 68/2024 e Sez. III Appello n. 497/2023, nonché il principio espresso da Cass. n. 17317/2020. Da tali precedenti discende che la citazione in appello non sottoscritta da un legale abilitato è inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, essendo insanabilmente viziato il gravame proposto da un soggetto sfornito dello ius postulandi dinanzi alla Sezione di appello adita.

Applicando tale principio al caso concreto, la Corte rileva che il ricorso in appello risulta sottoscritto dall’avvocato che ha parimenti apposto la firma sulla procura. Dalle verifiche effettuate presso la Segreteria della Sezione emerge però che tale difensore non risulta iscritto nell’albo dei cassazionisti. Il rilievo è decisivo: l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado proviene da un soggetto privo della legittimazione necessaria a svolgere il ministero dinanzi alla Sezione centrale d’appello della Corte dei conti.

Non rileva, a fronte di tale vizio, l’esame delle censure di merito prospettate con il gravame, segnatamente quella relativa alla dedotta carenza di interesse ad agire e alla configurabilità di un autonomo accertamento dello stato di invalidità funzionale al beneficio contributivo. L’inammissibilità della sottoscrizione assorbe ogni altra doglianza e preclude la disamina nel merito dell’appello.

La Corte non provvede sulle spese processuali, in ragione della mancata costituzione della parte appellata, e dispone con separato decreto l’annotazione a tutela delle parti private ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003. Il giudizio si chiude dunque con la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione per difetto dello ius postulandi del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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