Legittimo il contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro per tre anni (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 501 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il prelievo previsto dall’art. 1, comma 261, della legge n. 145/2018 sui trattamenti pensionistici superiori a 100.000 euro lordi annui rientra nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. e si sottrae al principio di universalità dell’imposizione tributaria di cui all’art. 53 Cost., trovando giustificazione nei principi solidaristici dell’art. 2 Cost. La Corte costituzionale n. 234/2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della sola durata quinquennale del prelievo, riducendola a tre anni, con cessazione al 31.12.2021. Ne consegue che il contributo è legittimo per il triennio 2019-2021 e che, per il periodo successivo, la domanda di rimborso è priva di oggetto.

Il Fatto

Il ricorrente, magistrato in pensione dal 1998 con la qualifica di Presidente di Sezione della Suprema Corte di cassazione, lamentava che il proprio trattamento pensionistico, di importo superiore a 100.000 euro lordi annui, era stato decurtato in applicazione dell’art. 1, commi 261 e seguenti, della legge n. 145/2018. Egli prospettava plurimi profili di illegittimità costituzionale della disciplina, invocando la violazione degli artt. 3, 23, 38, 42, 53 e 117 Cost., e chiedeva la rimessione della questione alla Corte costituzionale, l’accertamento del diritto alla percezione integrale della pensione e la condanna dell’INPS alla restituzione delle somme trattenute, con interessi e rivalutazione.

L’INPS, costituendosi, eccepiva l’infondatezza del ricorso, richiamando la sentenza n. 234/2020 della Corte costituzionale e documentando di non aver più operato trattenute dal gennaio 2022.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha ricostruito la questione muovendo dalla sentenza n. 234/2020 della Corte costituzionale, che ha già scrutinato le censure relative all’art. 1, commi 261 e seguenti, della legge n. 145/2018. Secondo la Consulta, il prelievo non comporta una decurtazione patrimoniale definitiva, poiché resta all’interno del circuito previdenziale mediante accantonamento in appositi fondi, con la conseguenza di non violare gli artt. 3 e 53 Cost.

Quanto all’art. 117, primo comma, Cost. e all’art. 1 Prot. addiz. alla CEDU, la riduzione incide progressivamente solo sulla parte eccedentaria degli scaglioni di elevato importo e opera la clausola di salvaguardia del comma 267, che impedisce di scendere sotto la soglia dei 100.000 euro. Le censure di retroattività e di espropriazione sono state parimenti respinte, poiché il prelievo opera solo per il futuro e non lede l’affidamento dei pensionati.

La Corte costituzionale ha invece dichiarato illegittimo il comma 261 nella parte in cui prevede la durata quinquennale, anziché triennale, del prelievo, per violazione degli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., con cessazione al 31.12.2021. La declaratoria è stata circoscritta al solo comma 261, poiché i commi successivi seguono la sorte applicativa della disposizione principale. Il principio è stato ribadito dalla ordinanza n. 172/2022.

Anche la censura relativa all’art. 1, comma 260, della legge n. 145/2018, sul raffreddamento della perequazione, è stata già ritenuta non fondata dalla sentenza n. 234/2020, trattandosi di misura graduale e proporzionata. Quanto alla violazione della riserva di legge ex art. 23 Cost. per le modalità di approvazione della legge di bilancio, il giudice richiama l’ordinanza n. 17/2019, che ha escluso un abuso del procedimento legislativo.

Infine, l’INPS ha documentato di non aver più operato trattenute dal gennaio 2022. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

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