Responsabilità del direttore dei lavori per omesso controllo e doppio pagamento (Corte dei Conti Sez. II App. n. 33 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il direttore dei lavori, quale responsabile del procedimento, è tenuto a controllare in corso d’opera la conformità delle lavorazioni al progetto, l’accettazione dei materiali e l’aderenza degli stessi al supporto, secondo la diligentia quam in concreto. La sua diligenza va valutata con riguardo alla specifica perizia tecnica esigibile e non al normale concetto di diligenza. Integra colpa grave la condotta del direttore dei lavori che, a fronte di ammaloramenti già emersi, non sospenda i lavori né contesti inadempienze all’appaltatore, validando stati di avanzamento lavori relativi a opere viziate e permettendone il pagamento pressoché integrale. Ne deriva un danno erariale per duplicazione dei costi, pari alla spesa necessaria al rifacimento. In caso di concorso di cause, il nesso eziologico si accerta secondo il criterio del “più probabile che non” e il danno è imputato in proporzione all’efficienza causale della condotta.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, con sentenza n. 47/2023, aveva condannato il direttore dei lavori di un appalto ANAS s.p.a. per il rifacimento delle barriere laterali di un viadotto, al pagamento di euro 111.420,10 a titolo di colpa grave, pari al 50% del danno quantificato in euro 222.840,20 per il ripristino di ventidue campate ammalorate.
L’istruttoria della Procura regionale era scaturita da una notitia damni desunta da un articolo di stampa. Il professionista ha proposto appello, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi, la violazione del principio del giusto processo per l’utilizzo di una consulenza tecnica d’ufficio resa in un giudizio civile in cui non era parte, l’insussistenza della colpa grave, la mancanza di prova del nesso causale e, in subordine, l’esercizio del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha respinto le censure di ultra petizione ex art. 112 c.p.c., rilevando che l’atto introduttivo della Procura richiamava espressamente la necessità di prove di aderenza al supporto prima dell’apertura al traffico. Il giudice ha correttamente interpretato la domanda nel suo contenuto sostanziale, senza introdurre un petitum nuovo.
Quanto alla CTU svolta in sede civile, la Corte ha confermato la piena utilizzabilità dell’elaborato in forza del principio di circolarità delle prove. Il giudice contabile può trarre il proprio convincimento da tutti gli elementi probatori in suo possesso, anche provenienti da altri processi, quali prove atipiche ex art. 116 c.p.c. e art. 95, comma 3, c.g.c. Il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio e, nella specie, è stato garantito dalla rituale costituzione e dal deposito di una consulenza tecnica di parte.
Il verbale di audizione del consulente presso la Procura è stato ritenuto irrilevante sul piano probatorio, perché meramente confermativo dei contenuti della CTU. La doglianza di nullità è stata giudicata inammissibile in quanto sollevata solo in udienza e non nella prima difesa successiva, ai sensi degli artt. 44, 45 e 65 c.g.c.
Nel merito della colpa grave, la Corte ha ricostruito il quadro normativo applicabile ratione temporis. Dalla disciplina dell’art. 147 d.P.R. n. 207/2010 e dai successivi artt. 148, 149, 161, 194 e 199 emerge che il direttore dei lavori deve garantire che l’opera sia eseguita a regola d’arte. L’obbligo di controllo va assolto in corso d’opera e non ex post, in concomitanza con la contabilizzazione e la liquidazione delle rate di acconto. Il professionista ha concordato variazioni progettuali, omesso la verifica dell’aderenza dei getti, tollerato modalità esecutive inadeguate e validato SAL di opere viziate, senza contestare inadempimenti ex art. 136 d.lgs. n. 163/2006 né sospendere i lavori.
Il nesso causale è stato accertato secondo il principio del “più probabile che non”. Tuttavia, il Collegio, ritenendo non equivalente il contributo del direttore dei lavori rispetto a quello dell’impresa, ha ridotto l’addebito a circa un terzo del danno complessivo, pari a euro 70.000,00. L’appello è stato quindi parzialmente accolto, con conferma della responsabilità parziaria e rigetto della richiesta di potere riduttivo.
Nota della Redazione
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