Improcedibile l’appello dell’Amministrazione su ammissione con riserva a Medicina (Cons. Stato n. 6866 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prove selettive per l’ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso, pur non essendo direttamente applicabile il cosiddetto consolidamento processuale di cui all’art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005, conv. con l. n. 168/2005, può desumersi una sopravvenienza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, ove appelli lo studente, ovvero l’improcedibilità dell’appello, qualora ad appellare sia l’Amministrazione. Tale esito discende da una fattispecie giuridica complessa, integrata dall’ammissione con riserva in esecuzione di pronuncia cautelare, dalla proficua frequenza del corso, dal superamento di un significativo numero di esami e dalla volontà dell’Amministrazione di lasciare proseguire lo studente. In presenza di tali elementi, e in assenza di disfunzioni organizzative o logistiche, l’interesse sostanziale dello studente è soddisfatto e non residua alcun interesse contrario in capo alla P.A..
Il Fatto
Il ricorrente, candidato al concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2021/2022, era classificato oltre l’ultimo posto utile. A seguito della verificazione disposta dalla Sezione in altri giudizi, era emersa l’ambiguità del quesito n. 21, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo che gli consentiva di superare la prova di resistenza per il corso di laurea in Odontoiatria. Con ordinanza n. 3524 del 2022 la Sezione aveva accolto l’istanza cautelare, disponendo l’ammissione con riserva e in sovrannumero.
Il TAR Lazio, Sez. III, con sentenza n. 15814 del 2025, aveva accolto il ricorso del candidato avverso la graduatoria e il provvedimento di esclusione, ritenendo possibile la conferma dell’interesse alla permanenza in graduatoria con modalità alternative. Le Amministrazioni hanno proposto appello, contestando tale iter.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla constatazione che nel gravame si controverte della procedibilità dell’appello avverso una sentenza che ha confermato l’ammissione con riserva dello studente a un corso di laurea a numero chiuso. La questione giuridica centrale attiene alla possibilità di ravvisare una sopravvenuta carenza di interesse dell’Amministrazione appellante alla coltivazione del gravame.
Il Collegio intende dare continuità all’orientamento della Sezione in fattispecie analoghe, richiamando numerosi precedenti e, segnatamente, la sentenza n. 10409 del 2024. Si esclude la diretta applicabilità del consolidamento cosiddetto processuale ex art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005 alle procedure selettive di ammissione, ma si afferma la possibilità di desumere da una serie di elementi una sopravvenienza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, ove appelli lo studente, ovvero l’improcedibilità dell’appello, qualora ad appellare sia l’Amministrazione.
Gli elementi valorizzati sono l’ammissione con riserva in forza di pronuncia cautelare, la proficua frequenza del corso, il superamento degli esami e la volontà dell’Amministrazione di lasciare che lo studente prosegua. Sul piano oggettivo rileva la mancata segnalazione di disagi organizzativi o logistici. Ne deriva che, a distanza di anni dall’immatricolazione, l’interesse sostanziale dello studente risulta soddisfatto e non è ravvisabile un interesse di segno opposto in capo alla P.A., dovendosi semmai presumere, per il principio di buon andamento, un interesse esattamente contrario.
La Sezione richiama anche il principio della conservazione degli atti giuridici, gli attestati di superamento degli esami e l’interesse pubblico al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità, richiamando l’art. 3, comma 1, lett. a), legge n. 264/1999, e la Corte costituzionale, sentenza n. 108 del 2009. La convergenza di tali ragioni configura un’improcedibilità atipica, che non poggia su un unico fatto sopravvenuto ma su una fattispecie complessa.
Nel caso concreto, la documentazione acquisita in istruttoria è dirimente: lo studente risulta iscritto al quinto anno su sei e la nota dell’Ateneo del 24 settembre 2025 ha disposto l’immatricolazione definitiva con conferma di tutti gli atti di carriera. L’appello è dunque dichiarato improcedibile, con conferma della sentenza di primo grado e definitiva stabilizzazione della posizione accademica, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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